Eccesso (ed abuso) di mandato



Ai sensi del I° comma dell'art. 1711 cod. civ. il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato. L'atto esorbitante rispetto a tali limiti rimane a carico del mandatario a meno che il mandante non lo ratifichi.

Il II° comma della riferita disposizione contempla un'eccezione alla regola citata. Il mandatario viene infatti autorizzato a discostarsi dalle istruzioni ricevute quando ricorrano circostanze sopravvenute, ignote al mandante e tali che, se conosciute, avrebbero indotto il mandante a modificare le istruzioni impartite. Le circostanze devono essere tali da non poter essere comunicate in tempo al mandante.

La disposizione in esame deve essere rettamente intesa e, soprattutto, messa a confronto con la disciplina della procura, la quale ha a che fare con l'aspetto esteriore, volto a palesare ai terzi l'esistenza ed i limiti del potere rappresentativo.

Astrattamente, l'articolazione tra I° e II° comma dell'art. 1711 cod. civ., pone un principio la cui consistenza è apprezzabile e meglio qualificabile dal punto di vista teleologico.

La regola è infatti costituita dall' illegittimità del comportamento del mandatario che ecceda i limiti dell'incarico. La sanzione consiste nella mancata appropriazione dell'attività da parte del mandante, rimanendo essa a carico del mandatario. Si badi alla differenza tra fattispecie rappresentativa ed aspetto gestorio. L'atto posto in essere dal procuratore privo di poteri è un atto inefficace (cfr.artt. 1398, 1399 cod. civ.) nel senso che non si produce alcun effetto (vale a dire che la condotta del rappresentato non determina l'efficacia dell'atto nè quale vincolo tra il rappresentato e l'altro contraente nè tra il procuratore e detto contraente). L'atto posto in essere dal mandatario (sfornito di poteri rappresentativi) eccedendo i limiti dell'incarico è un atto inefficace dal punto di vista meramente interno, nel senso che il mandante non è tenuto a riconoscerlo e ad appropriarsene, ma assolutamente valido nonchè produttivo di effetti tra il mandatario e colui che ha contrattato (soggetto al quale può essere del tutto ignota l'esistenza di un mandato) (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2802/1995) nota1.

Spesso l'accertamento dei limiti e delle operazioni consentite nell'ambito del mandato non è agevole. Nel mandato a vendere alcuni terreni di proprietà dell'alienante che ne mantenga una parte si può reputare compresa anche la facoltà di costituire una servitù a carico della residua proprietà del mandante ed a favore dei fondi ceduti? Si tratta di una questione da risolvere secondo gli ordinari criteri di ermeneutica contrattuale (Cass. Civ. Sez. II, 7891/1994).

Una volta posto (e correttamente inteso) il principio fondamentale della conformità del comportamento del mandatario alle istruzioni impartite, il legislatore si è preoccupato di temperarne l'assolutezza. Forse che qualsiasi difformità rispetto alle istruzioni ricevute, per quanto minimale, sia tale da impedire la riconducibilità dell'operato del mandante al mandatario?

Una risposta affermativa di fatto bloccherebbe qualsiasi iniziativa del mandatario, il quale spesso rifiuterebbe addirittura l'incarico per il timore di ritrovarsi in situazioni imbarazzanti. Ecco allora che si giustifica il riferito modo di disporre del II° comma dell'art. 1711 cod. civ., ai sensi del quale il mandatario può comunque agire anche prescindendo dalle istruzioni quando ricorrono determinati presupposti.

Svolte queste osservazioni, occorre ancora rilevare che la legge parla soltanto di limiti del mandato, rifuggendo da costruzioni evocatrici di un esercizio abusivo del mandato nota2. La questione tuttavia rimane ineludibile. Con il mandato infatti viene conferito ad un soggetto l'incarico di compiere un'attività giuridica per conto di un altro. Ne segue che il mandatario ha il potere di porre in essere determinati atti non già nel proprio interesse, bensì nell'interesse (=per conto) altrui. Appare così evidente che si tratta di un potere funzionale, vale a dire orientato al perseguimento di un interesse diverso rispetto a quello del soggetto agente. Ogni volta che viene in considerazione una siffatta divergenza tra potere ed interesse diviene misurabile l'eventuale abuso, cioè l'utilizzo del potere per un fine diverso rispetto a quello per il quale il potere è stato conferito. Ecco perchè quello che il legislatore non si è sentito di esplicitare (stante l'estrema problematicità della figura dell'abuso nell'ambito civilistico) viene comunque alla luce sol che si scavi appena nell'interpretazione dell'art. 1711 cod. civ.. La norma infatti presuppone i ragionamenti di cui sopra, nella misura in cui, al II° comma, consente al mandatario di discostarsi dalle istruzioni ricevute ogniqualvolta egli si trovi di fronte a circostanze ignote al mandante. Quando ciò accada, il mandatario deve porsi un interrogativo: se compio questo atto il mandante approverebbe? Come è evidente, la risposta postula l'apprezzamento dell'interesse del mandante la cui tutela, in ultima analisi, è quanto occorre che il mandatario abbia a cuore. In definitiva la protezione degli interessi del mandante prevale sulla rigida osservanza dei limiti dell'incarico nota3.

Le notazioni di cui sopra valgono a permettere una miglior comprensione dell'atteggiamento degli interpreti sul tema. Secondo parte della dottrina infatti si avrebbe eccesso di mandato tutte le volte in cui il mandatario non si attenesse alle istruzioni ricevute, ciò che accadrebbe quando si riscontrasse una qualche difformità tra il negozio gestorio come descritto nel mandato e l'atto concretamente posto in essere nota4.

La giurisprudenza ed una dottrina più recente nota5, facendo invece leva sulla considerazione dell'interesse del mandante, riconoscono l'eccesso di mandato soltanto quando il mandatario abbia concretamente perseguito una finalità, un interesse divergente rispetto a quello posto dal mandante. Secondo questa impostazione neppure lo scrupoloso attenersi del mandatario alle istruzioni varrebbe sempre ad evitare un giudizio negativo sull'operato del mandatario. Una cosa è chiara: se il criterio del sindacato del perseguimento in concreto dell'interesse del mandante si palesa come più appropriato (Cass. Civ. Sez. II, 3658/1975), è tuttavia anche vero che l'accertamento del caso concreto importa una penetrante indagine psicologica e teleologica spesso assai difficoltosa.

E' altresì vero, come non ha mancato di osservare un'acuta dottrina, che molti problemi possono essere risolti in base alla considerazione della natura del mandato. Se questo è specifico diviene molto più facile sindacare dell'eventuale eccesso, qualora, al contrario, il mandato fosse generico, si paleserebbe l'esigenza di approfondire l'indagine sul fine perseguito dal mandatario nota6. E' questo il pensiero della prevalente giurisprudenza (Cass. Civ.Sez. III, 6353/1981; Cass. Civ. Sez. III, 142/1978).

L'idea di fondo è sicuramente da accogliere anche se, in effetti, le due ipotesi (mandato specifico e mandato generico) sono comunque unitarie: si tratta pur sempre di sindacare il fine del mandatario, se è vero che anche l'aver pedissequamente seguito le istruzioni di un mandato specifico potrebbe, in determinate circostanze, risultare lesivo dell'interesse del mandante nota7. In definitiva la distinzione tra mandato specifico e mandato generico sembra più che altro facilitare dal punto di vista probatorio la soluzione delle vertenze sul punto. Quando il mandato fosse specifico l'onere della prova di aver dovuto discostarsi dalle dettagliate istruzioni del mandante potrebbe infatti spettare al mandatario, quando invece il mandato fosse generico l'onere della prova di una condotta esorbitante spetterebbe piuttosto al mandante nota8.

Note

nota1


In questo senso anche Mirabelli, Dei singoli contratti , in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.560.
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nota2


L'abuso di mandato è una figura estranea al codice, che la prevede invece in materia di rappresentanza diretta. Gli artt. 1394 e 1395 cod. civ. disciplinano infatti sia un'ipotesi generica di conflitto d'interessi ed una più specifica, vale a dire il contratto con sé stesso. La conseguenza è comunque l'annullabilità. E' in questo senso astrattamente configurabile l'abuso anche per il mandato che non si accompagni al conferimento di poteri rappresentativi? Secondo un'opinione (Graziadei, voce Mandato, in Enc.giur.Treccani, vol.XI, 1994, p.178), una volta scartata la possibilità di configurare una figura di abuso di mandato come distinta da quella dell'eccesso di mandato, potrebbe invece farsi riferimento ad una tematica analoga a quella di cui all'art. 13955 cod. civ.. La fattispecie è espressamente regolata dall'articolo 1735 cod. civ. che, seppure dettata per la commissione, si ritiene applicabile anche al mandato (così Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1957, p.146 e Mirabelli, cit., p.613).
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nota3


Analogamente Mirabelli, cit., p.558 per il quale dovrebbe essere ricompresa all'interno del rapporto di mandato "ogni attività compiuta dal mandatario per il raggiungimento dello scopo perseguito dal mandante e che, pertanto, fa trasferire gli effetti di tale attività in testa al mandante"; lo stesso A., tuttavia, precisa che "deve però essere anche ammesso che se dagli effetti della stessa attività derivi un danno al mandante, tale danno sia risarcibile a carico del mandatario, a titolo di inesatto adempimento del mandato".
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nota4


Minervini, cit., p.162. L'A. parla dell'eccesso ponendolo in relazione alla volontà espressa del mandante. Così anche Molla, Il mandato nella giurisprudenza, in Raccolta sistematica di giur.comm., dir.da Rotondi, Padova, 1977, p.238.
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nota5

Graziadei, Mandato, in Riv.dir.civ., II, 1985, p.472; Donisi, Il contratto con se stesso, Napoli, 1982, p.172 e Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.96.
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nota6

Si è soliti distinguere un mandato generico quando vengono date solo istruzioni di massima per la realizzazione degli interessi del mandante da un mandato specifico quando il mandante abbia impartito in modo puntuale le istruzioni al mandatatario (Panuccio, Obbligazioni generiche e scelta del creditore, Milano, 1972, p.85 e Falzea, voce Efficacia giuridica, in Enc.dir., vol.XVI, 1965, p.97). Tuttavia la distinzione tra mandato specifico e generico postula un sindacato concreto da compiersi di volta in volta (cfr. Luminoso, Mandato, commissione, spedizione in Trattato di dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.540). Se nel mandato sono stati ad esempio determinati tutti i dettagli di luogo, tempo etc., l'ambito di discrezionalità del mandatario sarà piuttosto ridotto: per verificare l'eccesso occorrerà riferirsi principalmente agli aspetti oggettivi dell'atto, risultando inutile l'indagine soggettiva. Viceversa, se il mandato è configurato in termini molto generali, tali da lasciare al mandatario una ampia discrezionalità, allora si dovrà fare riferimento principalmente all'interesse perseguito dal mandante, risultando fuori luogo la ricerca di una corrispondenza oggettiva.
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nota7

Bavetta, voce Il mandato, in Enc.dir., vol.XXV, 1975, p.106.
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nota8

Occorre altresì precisare che nella concreta valutazione dell'esistenza di un eccesso di mandato non si può prescindere dal principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., per cui da un lato occorrerà escludere la fattispecie in esame in presenza nell'atto gestorio di difformità di lieve entità o di scarsa rilevanza pratica per l'oggetto del mandato, dal'altro lato si imporrà al mandante di accettare come atto conforme al mandato quell'atto, pur difforme, posto in essere dal mandatario quando questi si offra di correggere l'inesattezza della prestazione (in questo senso Luminoso, cit., p.548).
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Bibliografia

  • BAVETTA, Mandato, Enc.dir., XXV, 1975
  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • FALZEA, Efficacia giuridica, Milano, Enc.dir., XVI, 1965
  • GRAZIADEI, Mandato, Riv.dir.civ., II, 1985
  • GRAZIADEI, Mandato, Enc.giur.Treccani
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • MOLLA, Il mandato nella giurisprudenza, Padova, Racc.sist.giur.comm. dir. Rotondi, 1977
  • PANUCCIO, Obbligazioni generiche e scelta del creditore, Milano, 1972

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