Il beneficium ordinis




Quando il creditore si trovi ad avere un debitore principale ed un garante, fidejussore di costui, ci si interroga circa l'indispensabilità o meno di domandare il pagamento anzitutto al primo e soltanto successivamente, in esito all'infruttuosità della richiesta, al secondo. Si badi a non confondere quanto sopra, cioè la semplice richiesta di pagamento avanzata dal creditore nei confronti del debitore con l'escussione di costui, ciò che invece postula l'attivazione dei mezzi legali di tutela del credito, con particolare riferimento all'azione esecutiva.

Così chiarita la portata della questione, effettivamente pare difficile negare che, pur difettando una norma specificamente dettata, il creditore possa immediatamente, senza neppure aver tentato di raggiungere il debitore principale, domandare l'adempimento al fidejussore. Una siffatta condotta sarebbe infatti difficilmente conciliabile con i principi di correttezza e buona fede che devono costantemente informare la condotta delle parti del contratto (artt. 1175 , 1375  cod.civ.)nota1. L'opinione prevalente in dottrina è tuttavia nel senso che il creditore abbia la possibilità, salvo patto contrario, di rivolgersi indifferentemente ad entrambi i coobbligati, senza dover seguire un ordine particolarenota2 .

Note

nota1

Fragali, Fideiussione-mandato di credito, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1968, p.74.
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nota2

In questo senso Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.490 e Mastropaolo, I contratti autonomi di garanzia, Torino, 1989, p.81, per i quali solo la espressa pattuizione implica l'assunzione di uno specifico onere, a carico del creditore, di richiedere preventivamente il pagamento al debitore principale.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • FRAGALI, Fideiussione e mandato di credito, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1968
  • MASTROPAOLO, I contratti autonomi di garanzia, Torino, 1989

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