L'effettuazione della prova



Dispone il II comma dell'art.1521 cod.civ. che la prova deve essere eseguita dall'acquirente nel termine e secondo le modalità stabilite dal contratto o dagli usi. In questo senso è possibile riferire di una vera e propria obbligazione a carico delle parti rispettivamente intesa a consentire e ad effettuare la prova, dovendo una differente condotta essere considerata non conforme a correttezza e buona fede (art. 1375 cod.civ. ) nota1.

La prova consiste nell'attività del compratore intesa ad accertare l'esistenza o meno delle qualità essenziali o quantomeno desiderate nonché l'assenza di vizi e difetti di quanto oggetto della vendita nota2. Essa si sostanzia in un'operazione giuridicamente rilevante nota3, in quanto il positivo esperimento conduce alla efficacia del contratto. In altri termini, se la prova risulta favorevole la vendita può essere considerata efficace fin dal momento della sua stipulazione. Non è escluso che le parti abbiano inteso assegnare alla prova la differente funzione (risolutiva) di eliminare la vigenza del contratto per il caso in cui si sia risolta negativamente. In questa ipotesi l'esito positivo determinerà la permanenza degli effetti del contratto già prodottisi. Ciò comunque non precluderà all'acquirente la possibilità di esperire in un tempo successivo l'azione di garanzia per vizi occulti o per difetto delle qualità promesse in tutti i casi in cui tali problematiche, non facilmente riconoscibili, venissero ad evidenziarsi nota4.

Che cosa dire invece del caso in cui la prova non abbia sortito buon fine? Ordinariamente la vendita dovrà essere considerata definitivamente improduttiva di effetti, a meno che l'acquirente, nel cui esclusivo interesse è stata convenuta la prova, non intenda comunque dar corso agli effetti della stipulazione.

Nessun altra conseguenza scaturisce a carico del venditore, a meno che costui abbia in mala fede sottaciuto all'acquirente i difetti o le reali caratteristiche della cosa venduta. In questa ipotesi non potrà essere esclusa la sua responsabilità (a titolo precontrattuale), sia pure nei limiti dell'interesse negativo (avendo l'acquirente con tutta evidenza l'interesse a non sciupare tempo in trattative o in contrattazioni che si potevano ex ante prevedere come inutili) nota5.

Note

nota1

Cfr. Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.306.
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nota2

Il venditore assume cioè l'obbligo di porre il compratore in grado di compiere la prova nel luogo, nel tempo e con le modalità dovuti (stabiliti nel contratto o secondo gli usi), mentre il compratore si impegna a prestarsi alla prova: cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p.421 e Greco- Cottino, Della vendita , in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.423. Contra Bianca, cit., p.298, a parere del quale, fermo restando l'obbligo del venditore di consentire l'esperimento della prova, in capo al compratore sussisterebbe semplicemente l'onere di dare corso alla prova.
Occorre reputare che, in caso di inadempimento, la parte adempiente possa richiedere l'attuazione del contratto, essendo venuta a mancare la condizione ad opera dell'altra parte, o in alternativa, il risarcimento del danno (limitato al mero interesse negativo). Pare tuttavia possa essere esclusa una pretesa di attuazione dell'evento condizionante con riferimento all'art.1359 cod.civ. (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.167 e Carpino, La vendita di cose mobili, la vendita di cose immobili, la vendita a termine di titoli di credito, la vendita di eredità, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.309).
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nota3

L'accertamento presenta analogie con la c.d. verifica nel contratto di appalto (art. 1665 cod.civ.).
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nota4

V'è in dottrina chi ne ha evocato la natura di mero atto, escludendo correlativamente la negozialità: Rubino, op.cit., p.419, Mirabelli, op.cit., p.166 e Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.172.
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nota5

Bianca, op.cit., p.303.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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