Integrazione del contratto



Integrare vuol dire aggiungere, completare . La legge riferisce del fenomeno dell'integrazione del contratto nella norma di cui all'art. 1374 cod.civ. in forza della quale si prevede che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità nota1.

Ulteriore fondamentale fonte integrativa del contratto può essere considerata  la buona fede di cui all'art. 1375 cod.civ., norma in forza della quale l'esecuzione del contratto deve appunto avvenire conformemente a principi di correttezza.

Secondo la dottrina prevalentenota2 tale disposizione conferirebbe alla buona fede il ruolo di fonte di integrazione del contratto, pur essendo a rigore  evocata  in riferimento alla fase dell'attuazione di esso. La buona fede imporrebbe pertanto di conformare la condotta dei contraenti ai seguenti canoni:

  • lealtá del comportamento;
  • esecuzione di prestazioni non previste;
  • tolleranza delle modifiche della prestazione della controparte;
  • obblighi di comunicazione di circostanze rilevanti per il contratto. Al fenomeno dell'integrazione debbono infine essere ricondotte sia le norme dispositive o suppletive , che vengono a dotare l'atto negoziale di uno specifico contenuto (semprechè faccia difetto una contraria volontà delle parti; cfr.Cass. Civ. Sez. II, 5862/94 ), sia le norme di carattere cogente, le cui prescrizioni vengono a far parte del contratto pur quando si riscontrasse una diversa e contrastante manifestazione di intento delle parti.  

Quest'ultimo fenomeno spesso origina un contenuto imposto : si pensi alla sostituzione automatica delle determinazioni delle parti con i contenuti normativamente previsti come inderogabili (cfr. art. 1339 cod.civ. ). Anche quando entrasse in gioco questo meccanismo, nonostante l'ampiezza dell'intervento della legge e l'incidenza dell'integrazione di contenuti e clausole legislativamente predeterminate, si ritiene comunemente che il contratto mantenga pur sempre il proprio carattere di atto di autonomia privata,  promanante dalla volontà delle partinota3 . Ne segue che tutti gli obblighi comunque scaturenti dall'atto danno vita a vincoli di natura contrattuale, la cui eventuale violazione importa inadempimento secondo le regole dettate in tema di responsabilità contrattuale.

Le cose dette permettono una più agevole risposta al quesito che riguarda il punto di intervento dell'integrazione.

Si è infatti disputato, relativamente alla natura del fenomeno, se l'integrazione riguardi gli effetti nota4 o il contenuto del contratto nota5. Pur prescindendo da quanto si avrà modo di precisare in sede di disamina di ogni singola fonte integrativa (gli usi, l'equità, le norme suppletive, quelle cogenti) è fin d'ora possibile riferire l'integrazione non semplicemente agli effetti (i quali possono essere variamente considerati dalla legge), bensì al contenuto stesso dell'atto negoziale, la cui struttura e le cui clausole sono suscettibili di modificazioni, di interventi additivi quando non addirittura di sostituzioni, intese come caducazione di una parte dell'atto e conseguente introduzione nel medesimo di un contenuto diverso, imposto dalla legge (cfr. il già evocato combinato disposto di cui agli artt. 1339 , 1419 cod.civ.).

La dottrina distingue tra operazioni di autointegrazione, con le quali le parti mancanti del negozio si ricostruiscono utilizzando le clausole esistenti e operazioni di eterointegrazione , con le quali gli elementi del negozio sono completati ricorrendo a documenti, atti, fatti esterni al negozio stesso (prezzo fissato per legge; documenti che contribuiscono ad accertare la volontà del testatore).

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 230, osserva che gli artt. 1374 cod.civ. e 1375 cod.civ. "non tendono più alla ricostruzione della volontà negoziale, ma ad integrare gli effetti di quella volontà in quanto la stessa, malgrado l'interpretazione risulti incompleta".
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nota2

In tal senso Uda, Integrazione del contratto, solidarietà sociale e corrispettività delle prestazioni, in  Riv.dir. comm. 1990, vol. I, p. 301; Barcellona, Un breve commento sull'integrazione del contratto, in Quadrimestre, 1988, p. 524; Ferri, Il negozio giuridico tra libertà e forma, Rimini, 1985, p. 287 e ss. In particolare D'Angelo, Contratto e operazione economica, Torino, 1992, p. 280, precisa che la funzione integrativa della buona fede "si esplica, non già nel senso di sovvertire l'assetto giuridico-economico stabilito dai contraenti, bensì in quello di garantirlo ben oltre l'ambito di previsione dei contraenti al di là delle pattuizioni negoziali".
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nota3

Sono di questa opinione Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 500; Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, p. 89.
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nota4

Sostengono che l'integrazione riguardi gli effetti del contratto: Cataudella, Sul contenuto del contratto, Milano, 1974, p. 149; Sacco, Il contratto, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, Torino, 1975, p. 789 e ss.; Ziccardi, L'integrazione del contratto, in Riv.trim.dir. e proc.civ., vol. II, 1969, p. 134.
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nota5

Fa riferimento la contenuto del contratto Varrone, Ideologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico, Napoli, 1972, p. 291.
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Bibliografia

  • BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano, 1969
  • BARCELLONA, Un breve commento sull'integrazione del contratto, Quadrimestre, 1988
  • CASELLA, Nullità parziale del contratto ed inserzione automatica di clausole, Milano, 1974
  • CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966
  • CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1974
  • D’ANTONIO, La modificazione legislativa del regolamento negoziale, Padova, 1974
  • D'ANGELO, Contratto e operazione economica, Totino, 1992
  • DI MAJO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967
  • FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e forma, Rimini, 1985
  • FRANZONI,, Artt.1374-1381: Degli effetti del contratto. Integrazione del contratto: suoi effetti reali ed obbligatori, Milano, 1999
  • GAZZONI, Equità e autonomia privata, Milano, 1970
  • RODOTA’, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969
  • ROMANO, Limiti dell’autonomia privata derivanti da atti amministrativi, Milano, 1960
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir. da Vassalli, VI, 1975
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SARACINI, Nullità e sostituzione di clausole contrattuali, Milano, 1971
  • UDA, Integrazione del contratto, solidarietà sociale e corrispettività delle prestazioni, Riv.dir.comm., I, 1990
  • VARRONE, Ideologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico, Napoli, 1972
  • ZICCARDI, L'integrazione del contratto, Riv.trim.dir.e proc.civ., II, 1969

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