La prova liberatoria del debitore



L'art. 1218 cod.civ., in via del tutto generale, prevede che il debitore il quale non esegue con esattezza la prestazione debba risarcire il danno che ne deriva, a meno che non provi che l'inadempimento definitivo ovvero il ritardo (al quale possa seguire un tardivo adempimento) non siano il risultato di una causa a lui non imputabile.

Il nodo è quello dell'oggetto della prova posta a carico del debitore: che cosa significa causa non imputabile? Essa, da intendersi come estranea alla condotta del debitore, viene tradizionalmente specificata nel caso fortuito o nella forza maggiore. Il primo consiste in un evento che, pur non essendo riconducibile al controllo del debitore, sarebbe comunque attinente all'ambito dell'attività di costui (la merce nel magazzino prende fuoco, un fulmine mette fuori uso un'apparecchiatura da consegnare); la seconda consisterebbe in un accadimento esteriore, riconducibile al fatto umano o naturale, la cui portata risulta impeditiva della prestazione (un terremoto, un'alluvione)nota1.

Una volta precisato l'ambito degli elementi estranei alla condotta del debitore ed idonei a cagionare una situazione di impossibilità della prestazione a lui estranea, ci si deve porre un interrogativo;Risulta forse indispensabile per il debitore, allo scopo di andare esente da responsabilità, individuare con esattezza ed in positivo la causa a lui estranea, che essa importi l'impossibilità della prestazione e che detta causa non fosse prevedibile e prevenibile?

La risposta sembra affermativa, nel senso che non è sufficiente dar conto dell'estraneità alla sfera del debitore di un evento che determina;il mancato adempimento (Cass. Civ. Sez. III, 7363/97) nota2.

Per fare un esempio, sicuramente il furto è un evento causalmente attribuibile a terzi rispetto a colui che svolga professionalmente l'attività di depositario e custode di valori altrui. Potrebbe esser sufficiente per costui dar conto del furto ad opera di ignoti allo scopo di liberarsi dalla responsabilità per la mancata restituzione di quanto depositato?

E' evidente che non basterebbe allegare il mero fatto della sottrazione delle cose. Un soggetto che svolge di professione l'attività in parola deve, con tutta evidenza, fornirsi di sistemi e protezioni che, secondo la tecnica del momento, sono idonee a proteggere quanto gli viene affidato. In altre parole il furto è un rischio prevedibile ed anzi costituisce proprio il rischio specifico connesso al tipo di attività. Non soltanto: il furto è altresì in una qualche misura prevenibile per il tramite dell'adozione di misure atte a scongiurarlo secondo un criterio di diligenza e di prudenzanota3.

Dunque il depositario si potrebbe liberare dando conto di aver diligentemente provveduto ad installare sistemi di allarme, blindature degli ingressi e dei serramenti, apparati di vigilanza come telecamere, etc..

E' chiaro che il tutto va rapportato alla situazione concreta, secondo logica, ancor prima che in armonia con i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod.civ.).

Apparati adeguati a proteggere cose di scarso valore economico non lo sono in relazione a beni di grande valore. Un conto è tenere in deposito e custodia granaglie, un conto è tenere gioielli e pietre preziose.

Per quanto riguarda l'imprenditore in genere, si pensi all'eventualità dello sciopero in relazione ai ritardi, alla mancata consegna della merce (Cass. Civ. Sez. II, 5035/83) o addirittura all'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa di chi non aderisca alla sospensione del lavoro (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3691/98; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5090/95). E' preferibile ritenere che un evento non possa aprioristicamente essere considerato come imprevedibile e imprevenibile. Si pensi alla differenza tra uno  sciopero improvvisamente deciso dalle maestranze senza alcun preavviso e quello che scaturisca da un lungo braccio di ferro tra l'impresa e i lavoratori quando la prima rompa ingiustificatamente le trattativenota4 .

Riferire che all'obbligato incombe l'onere di provare il caso fortuito o la forza maggiore, cioè il fatto da cui deriva l'impossibilità allegata (il nesso causale), non è sufficiente al fine di concludere nel senso della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore. Occorre integrare le deduzioni di quest'ultimo con la parallela prova della prevedibilità e della prevenibilità dell'evento, pur causalmente non ricollegabile all'obbligato (prova dell'assenza di colpa).

Da questo punto di vista, è d'uopo illustrare il nesso che si pone tra prevedibilità e prevenibilità. Se l'evento è imprevedibile (dando quale presupposto che esso sia causalmente collegabile ad elementi estranei al debitore: appunto il caso fortuito o la forza maggiore) il debitore non risponde del mancato adempimento. Non è tuttavia vera l'affermazione inversa: che, cioè, il debitore risponda anche quando l'evento sia prevedibile. Si pensi al terremoto di entità devastante la cui verificazione pur si preveda e che sia tale da rendere impossibile l'effettuazione della prestazione dedotta in obbligazione. Che cosa può fare l'obbligato? Se la risposta è nel senso che costui, pur potendo prevedere l'evento, non sia in grado, pur applicando tutta la diligenza richiesta, di prevenirlo o evitarlo , egli andrà parimenti esente da responsabilità.

Il contenuto della prova liberatoria, in questo caso, avrà ad oggetto l'impossibilità di scongiurare l'evento nonostante la astratta prevedibilità o addirittura la concreta previsione del medesimo, la quale potrà al più rilevare nel senso della possibilità di contenere il danno.

In definitiva, ciò che conta è che l'obbligato dia la prova di aver tenuto una condotta diligente ed adeguata al risultato da raggiungere, comportamento nel quale rientra anche la previsione del sopraggiungere di eventi estranei alla ordinaria dinamica causale. Una tale valutazione non può non essere ancorata a ciascuna specie di obbligazione. Ben diversamente si atteggia il mancato pagamento di un debito pecuniario rispetto alla mancata effettuazione di una prestazione da eseguirsi personalmente dal debitore, etc.nota5.

A questo proposito, secondo un'impostazione teorica nota6, il fondamento della responsabilità del debitore dovrebbe, almeno in relazione alle obbligazioni di genere ed alle c.d. obbligazioni di risultato, rinvenirsi nell'oggettività del mancato raggiungimento del risultato programmato (responsabilità oggettiva).

Se Tizio non paga a Caio i denari dovuti non è consentito in alcun modo al primo di dar conto della propria diligente condotta per escludere che l'inadempimento sia a lui imputabile.

Ancora una volta è il caso di sottolineare l'indispensabilità di accantonare le generalizzazioni per approdare ad un esame delle singole ipotesi pratiche.

Note

nota1

Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p.482.
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nota2

Visintini, La responsabilità contrattuale, Napoli, 1979, p.173.
E' quasi superfluo osservare come varrebbe radicalmente non tanto a negare la responsabilità per l'inadempimento, quanto piuttosto la stessa fonte dell'obbligazione, la prova del mancato perfezionamento del contratto dal quale essa scaturisce (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11290/11).
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nota3

Visintini, L'inadempimento delle obbligazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino, 1984, p.177.
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nota4

Sulla necessità di distinguere i casi  a seconda del concreto comportamento tenuto dall'imprenditore (se, cioè, abbia o non abbia cagionato lo sciopero) si veda anche De Lorenzi, Classificazione dogmatiche e regole operazionali in tema di responsabilità contrattuale, Milano, 1981, p.88.
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nota5

Sulla compenetrazione tra i principi generali in tema di inadempimento e le singole regole speciali previste per le diverse obbligazioni anche Breccia , cit., p.497.
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nota6

Galgano, Diritto privato, Padova, 1984, p.710.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • DE LORENZI, Classificazioni dogmatiche e regole operazionali in tema di responsabilità contrattuale, Milano, 1981
  • GALGANO, Diritto Privato, Padova, 1984
  • VISINTINI, La responsabilità contrattuale, Napoli, 1979
  • VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984

Prassi collegate

  • Quesito n. 506-2014/T, Agevolazioni fiscali per i piani di recupero - revoca per mancato recupero dell’immobile - forza maggiore

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