Indipendentemente dalla possibilità assicurata dalla legge di domandare la risoluzione del contratto,
ciascuna parte può, nei contratti bilaterali, ricusare di adempiere la sua obbligazione se l'altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (art.
1460 cod.civ. : c.d.
eccezione di inadempimento). Questa facoltà viene a salvaguardare l'equilibrio contrattuale nei termini oggettivi risultanti dal contratto, in modo da evitare che una parte soffra dello scompenso di avere da parte propria adempiuto, mentre non ha realizzato il corrispettivo dovutole a ristabilimento dell'equilibrio della bilancia patrimoniale
nota1.
Il rimedio evidentemente concerne le ipotesi in cui le prestazioni debbano essere eseguite contemporaneamente nota2. Esso non è praticabile quando una prestazione deve essere effettuata prima di un'altra
nota3 (ovviamente a favore della parte adempiente) nè può essere più utilizzato se la parte che se ne poteva giovare esegue la prestazione (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
307/96 ). Esso costituisce una forma piuttosto efficace di
autotutela nota4 predisposta dalla legge in tema di contratti a prestazioni corrispettive.
L'eccezione può essere opposta non solo nel caso in cui manchi del tutto l'adempimento,
ma anche a fronte di un adempimento inesatto, in esso ricomprendendosi anche ipotesi quali gli eventuali vizi o il difetto di qualità essenziali concernenti, ad esempio, il bene oggetto di una vendita (Cass. Civ. Sez. II,
7228/97). Si pensi anche ad un locatore che faccia una consegna soltanto parziale dell'immobile pur locato nella sua interezza (
Cass. Civ. Sez. III, ord. 10361/2024).
Possono venire in considerazione anche eventi futuri ed eventuali, come ad esempio la possibilità di esperimento dell'azione di riduzione che pregiudicherebbe l'acquisto del bene (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
32694/2019).
Va inoltre posto in luce come la praticabilità dell'eccezione postuli comunque la vigenza del contratto. Se esso è stato risolto per inadempimento di una delle parti, il rimedio non è più invocabile. Così, nell'ipotesi in cui sia stata pronunziata la risoluzione del contratto di vendita immobiliare, il venditore deve comunque restituire l'acconto del prezzo versato, indipendentemente dal fatto che l'acquirente non abbia rilasciato il bene occupato, dovendosi comunque qualificare l'indennità per l'occupazione
sine titulo in chiave di risarcimento per illecito extracontrattuale (Cass. Civ., Sez. III,
4442/2014).
Assai importante è distinguere
i limiti dell'interdipendenza delle prestazioni che deve sussistere ai fini della fruibilità del rimedio in esame. Da un lato infatti, l'interdipendenza non deve essere intesa in senso assoluto, essendosi osservato che essa potrebbe sia sostanziarsi nel nesso che si pone
tra un'obbligazione collaterale (tale quella rientrante nei c.d. obblighi di protezione e di collaborazione)
ed una principale (Cass. Civ. Sez. II,
387/97 ), sia discendere dalla volontà delle parti
nota5 (che abbiano voluto e concepito un
collegamento fra rapporti contrattuali autonomi , tuttavia intesi a realizzare uno scopo unitario: cfr. Cass. Civ. Sez. III,
1389/81 ; Cass. Civ. Sez. II,
3397/84 ; Cass. Civ. Sez. III,
19556/03 ); dall'altro occorre badare a non dilatare eccessivamente le ipotesi in cui il rimedio risulta applicabile. Si rammenti che, per tale via,
si potrebbe infatti surrettiziamente introdurre un diritto di ritenzione in casi non espressamente previsti dalla legge, ciò che contrasterebbe con la natura straordinaria di tale ulteriore forma di autotutela, consentita soltanto eccezionalmente, nella misura in cui sia previsto da singole norme.
E' necessario che colui che si avvale del rimedio dell'eccezione di inadempimento, avuto riguardo alle circostanze del caso, non lo faccia
contrariamente a buona fede (Cass. Civ. Sez. II,
10506/94 ).
Il II comma
art.1460 cod.civ. non fa che esplicitare una regola costante nell'esecuzione dei contratti (cfr. l'art.
1375 ) che viene ad integrare lo stesso equilibrio contrattuale nella fase di esecuzione del contratto. "L'equilibrio contrattuale" si dovrebbe appunto considerare come la esatta esecuzione del contenuto del contratto secondo buona fede.
In questo senso, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifichi la mancata esecuzione della propria prestazione con l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art.
1460 cod.civ. (
inadimplenti non est adimplendum), occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti (
Cass. Civ. Sez. II, 3273/2020). Il tutto con riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche ai rapporti di causalità e proporzionalità delle stesse, rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, tenendo presente che quando l'inadempimento di una parte non è grave
nota6 o è derivato dall'inadempimento dell'altra, il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non è di buona fede e non è giustificato
nota7. Non sarebbe possibile pervenire invece ad una valutazione nel senso della invocabilità del rimedio in esame in favore di ciascuno dei contraenti in base alla condotta inadempiente dell'altro: l'inadempimento infatti possiede carattere unitario e va addebitato solo a quella parte che abbia tenuto il comportamento prevalentemente contrario alle obbligazioni contrattuali (Cass. Civ., Sez. II,
14648/13).
Note
nota1
V. Spallarossa, Importanza dell'inadempimento e risoluzione del contratto, in Riv. dir. civ., II, 1972, p.452 e ss.; Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969, p.26 e ss.. Cfr. tuttavia in giurisprudenza Cass. Civ., Sez. II,
16930/03, secondo la quale l'eccezione in esame sarebbe opponibile anche alla parte che dovrebbe adempiere in un tempo successivo rispetto all'altra, quando già abbia palesato il fatto di non essere in grado di tenere una condotta adempiente.
top1nota2
Grasso, Eccezione d'inadempimento e risoluzione del contratto (profili generali), Napoli, 1973, p.89.
top2nota3
Come nel caso in cui uno dei contraenti goda del beneficio del termine. V. Persico, L'eccezione d'inadempimento, Milano, 1955, p.83.
top3nota4
Cfr. Bigliazzi Geri, Autotutela (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, 1988, p.2; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.555.
top4nota5
Si vedano, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.333; Costanza, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.847.
top5nota6
Così p.es. Dalmartello, Eccezione d'inadempimento, in N. Dig. it., VI, p.357; Persico, op. cit., p.144. E' stato deciso che l'inadempimento degli obblighi di informazione ricavabili ex artt.
1375 ,
1175 cod.civ. in relazione alla difettosa specificazione delle qualità del prodotto venduto (che, pur potendo essere qualificato come cosa appartenente ad un genere, era in concreto sprovvisto delle specifiche caratteristiche funzionali all'utilizzo da parte dell'acquirente), possa legittimare la reazione del compratore che si rifiuti di pagarne il prezzo (cfr. Cass. Civ. Sez. II,
14865/00 ).
top6nota7
Cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II,
26365/13. Si veda, in dottrina, Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, pp.986 e ss.;Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1532.
top7Bibliografia
- BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
- BIGLIAZZI GERI, voce Autotutela, Enc.giur.Treccani
- COSTANZA, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
- DALMARTELLO, Eccezione di inadempimento, N.mo Dig. it.
- GRASSO, Eccezione d’inadempimento e risoluzione del contratto, Napoli, 1973
- PERSICO, L’eccezione d’inadempimento, Milano, 1955
- ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
- SPALLAROSSA, Importanza dell'inadempimento e risoluzione del contratto, Riv.dir.civ., II, 1972
- TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999