Interpretazione secondo buona fede



Ai sensi dell'art. 1366 cod.civ. il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Occorre tenere conto non soltanto del significato che alle parole usate conferisce chi ha posto in essere la dichiarazione, ma anche del senso che può ragionevolmente dare ad esse chi la riceve. In questo senso il criterio ermeneutico in discorso sembra conferire particolare rilevanza all'affidamentonota1 . L'applicazione del principio è pertanto limitata al contratto ed agli atti negoziali tra vivi a contenuto patrimoniale, non potendo trovare ingresso in materia testamentaria, nella quale occorre conferire la maggior forza possibile alla volontà del testatore. Prevarrebbe infatti il significato che il testatore soleva dare all'espressione adoperata quand'anche divergesse rispetto a quello comune.
L'art. 1366 cod.civ. è significativamente collocato tra le norme di interpretazione c.d. soggettiva e quelle di interpretazione oggettiva, venendo a porre una cesura tra i criteri di interpretazione soggettiva e criteri di interpretazione oggettiva. Non irrilevante osservare come sia stato fatto riferimento esplicito anche alla considerazione congiunta dell'elemento causale del contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 15707/2021 in relazione a come interpretare un contratto di cessione di area edificabile). Giova ricordare la notevole rilevanza che il principio di buona fede (oggettiva) gioca non soltanto in tema di contratto, ma anche nell'ambito dell'attuazione del rapporto obbligatorio: si ponga mente al disposto degli artt. 1175 , 1375 cod.civ.. Per quanto attiene alla fase precontrattuale non può essere dimenticato l'art. 1337 cod.civ., attinente alla condotta delle parti nello svolgimento delle trattative e nella conclusione del contratto.
Che cosa significa in concreto interpretare il contratto secondo buona fede?
Dando per scontato che le norme di interpretazione si rivolgano oltre che all'organo giudicante anche alle parti medesime, si può dire che la regola in esame conduca le parti da un lato a non far leva sull'utilizzo delle espressioni utilizzate allo scopo di ingenerare un affidamento nell'altra parte destinato ad essere contestato nella fase attuativa del contratto, dall'altro a non sostenere a proprio vantaggio tesi cavillose basate sulla plurivocità della lettera dell'accordo. Secondo questa impostazione l'interpretazione secondo buona fede avrebbe una natura più che altro soggettiva nota2.
Come appare evidente quando dalla teoria si scende alla pratica, diventa particolarmente difficile concretare il senso della regola in esame, evidenziandosi da parte del giudicante una cospicua latitudine di intervento. Per questo motivo l'interpretazione secondo buona fede viene reputata possedere natura sussidiaria (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 12165/92; Cass. Civ. Sez. III, 5663/84; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 303/88)nota3.
Si dice che le regole ed i principi di correttezza e buona fede che permeano la materia contrattuale e l'attuazione del rapporto obbligatorio (1175 , 1375 cod.civ.) rinvengono ulteriore forza, a livello interpretativo, per il tramite della clausola generale di cui all'art. 1366 cod.civ., alla quale il giudice può dare uno specifico contenuto non solo sulla base delle norme dell'ordinamento, ma anche dei principi sociali, politici, morali, dell'epoca. Enfatizzando l'aspetto oggettivo del criterio, nell'interpretare il negozio secondo buona fede, il giudice dovrebbe tenere presente il parametro dell'uomo medio, per calcolare come avrebbe inteso un terzo le espressioni usate dalle partinota4 .
Non v'è tuttavia chi non veda che, in questo modo, diviene possibile penetrare nel contenuto del congegno negoziale modificandolo ed integrandolo, sia pure allo scopo di conferervi un significato meno incertonota5 . Si fa impalpabile il confine tra operazione interpretativa ed integrazione del contratto.
Se nel compiere l'operazione ermeneutica alla stregua della regola della buona fede il giudice deve sicuramente tener conto del bilanciamento degli interessi operando in modo equo, ricostruendo una volontà che puó essere considerata solo virtuale, con ció stesso sostanzialmente egli viene a riscrivere  il contratto per le partinota6 .
Nel far ciò opera con tecniche che si possono considerare anche integrative del regolamento negoziale, destinate cioé a colmare le lacune (c.d. interpretazione integrativa).
Se, come pare, occorre tener comunque distinta l'operazione di interpretazione da quella di integrazione del contratto, una siffatta linea teorica non può essere accolta.
Da ultimo ricordiamo che le regole di interpretazione, dettate per i contratti, si possono applicare anche agli atti unilaterali ai sensi dell'art. 1324 (Cass. Civ., 7178/95). Un significativo richiamo al principio in esame è stato effettuato in tema di bando di concorso (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 15336/01).

Note

nota1

In tal senso Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1977, p. 228; Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt.dir.civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, MIlano, 1975, p. 184; Cariota-Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962, pp. 691 e ss. A questo riguardo nella Relazione al Codice civile (n.624) si legge che "alle proposte e alle dichiarazioni di ciascuna parte si dovrà attribuire non già il significato soggettivo in cui esse vennero, di fatto, intese dalla medesima o dalla controparte secondo una sua accidentale impressione, ma il significato oggettivo in cui la parte accettante poteva e doveva ragionevolmente intenderle secondo le regole della buona fede".
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nota2

Sostengono la natura soggettiva dell'interpetazione secondo buona fede Turco, in Riv. crit. dir.priv., 1991, p. 30; Costanza, Profili  dell'interpretazione del contratto secondo buona fede, Milano, 1989, p. 40.
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nota3

In tal senso Oppo, Profili dell'interpretazione oggettiva nel negozio giuridico, Bologna, 1943, p. 105 e ss.; Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p. 223; Messineo, voce Contratto (dir.priv.) in Enc.dir., vol. IX, 1961, p. 951.
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nota4

Conforme Cian, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, 1969, p. 71. In particolare Stolfi, cit., p. 235, sostiene che la buona fede di cui all'art. 1366 cod.civ. richieda l'assenza di colpa.
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nota5

In tal senso Costanza, voce Interpretazione dei negozi di diritto privato, in Dig.disc.priv., sez.civ., vol. X, p. 25, parla di "una sorta d'integrazione operata dal criterio della buona fede, destinata a correggere le storture del regolamento pattizio, ma sempre nell'ambito di un'operazione diretta a determinare il senso del regolamento contrattuale".
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nota6

Bianca, Dirito civile, vol. III, 2000, p. 425, afferma che riportare l'integrazione ad una presunta o ipotetica volontà delle parti vorrebbe dire "falsare la realtà del contratto".
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Bibliografia

  • CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962
  • CIAN, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, 1969
  • COSTANZA, Interpretazione dei negozi di diritto privato, Dig.disc.priv., X
  • COSTANZA, Profili dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, Milano, 1989
  • OPPO, Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna, 1943
  • SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale , Milano, Tratt.dir.civ., Grosso Santoro Pass., 1975
  • STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961

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