Il fondamento della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione



Il problema del fondamento della responsabilità del soggetto passivo del rapporto per l'inadempimento dell'obbligazione costituisce tema vivacemente discusso in dottrina, in relazione al quale neppure in giurisprudenza sono state raggiunte conclusioni stabili e connotate da un accettabile tenore di certezza.

Il codice civile, secondo le intenzioni dei redattori, accolse l'impianto teorico in base al quale il debitore deve attivarsi ponendo in essere la prestazione anche se adempiere gli costa un impegno notevole, a meno che lo sforzo non sconfini nella vera e propria impossibilità.

Questa impossibilità viene intesa, secondo l'accezione più rigorosa, come oggettiva ed assoluta nota1.

A tal fine l'antinomia tra l'art. 1176 e l'art. 1218 cod.civ. non può che essere risolta nell'ambito delle altre regole che hanno a che fare con il tema dell'adempimento e con una ricostruzione logico-concettuale che si specifica nell'apprezzamento dei singoli casinota2 . Le due norme evocate, infatti, apparentemente esprimono indicazioni e tendenze divergenti, nella misura in cui la prima si riferisce ad una misura media di diligenza nell'adempimento, mentre la seconda pone a carico del debitore il risarcimento del danno per la mancata o inesatta esecuzione della prestazione, a meno che egli non dia conto della causa a lui non imputabile che ha determinato l'impossibilità della prestazione. E' appena il caso di riferire che il discorso in esame richiede che, preventivamente, sia stata identificata una condotta obbligatoria chiaramente facente capo ad un soggetto invece che ad un altro. In concreto talvolta si pongono dubbi: tocca al debitore attivarsi per fare cancellare l'ipoteca che garantiva il credito oppure al creditore? Al quesito è stato risposto nel primo senso (Cass. Civ., Sez. III, 15435/13). Il creditore è unicamente tenuto a tempestivamente prestare il proprio assenso una volta che ne fosse richiesto dal debitore.

Vi sono poi ulteriori regole legali che si debbono considerare come pertinenti al tema in esame. Si pensi in particolare al principio di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.civ., secondo i quali il debitore e il creditore (o i contraenti) debbono comportarsi conformemente alle regole della correttezza e della buona fede (oggettiva)nota3 .

Esiste una differenza tra condotta diligente e condotta corretta?

La correttezza e la buona fede sembrano avere a che fare con una serie di aspetti che esulano propriamente dall'attività diretta all'esecuzione della prestazione. Si tratta di concetti che valgono a costruire il contesto nel quale tra le parti si svolge il rapporto, venendo eventualmente ora ad ampliare, ora a restringere, conciliando le posizioni di debitore e creditore, l'ambito degli interessi rilevanti nell'attuazione del rapporto obbligatorio.

La diligenza, invece, opera direttamente come termine di riferimento della prestazione dovuta, essendo strumentale al raggiungimento del risultato programmato.

Si può dire che la correttezza e la buona fede valgano a "contestualizzare" concretamente l'obbligo di diligenza nell'adempimento.

La diligenza è allora il metro per stabilire come il debitore si deve comportare nell'esecuzione del rapporto obbligatorio: la prestazione deve essere posta in essere diligentemente. La buona fede o correttezza indica quanto si può chiedere al debitore, fino a quale sforzo si può spingere la richiesta di adempiere per evitare la mancata esecuzione della prestazionenota4 .

Se la costruzione accennata risulta accettabile, diviene evidente che il principio stabilito dall'art. 1218 cod.civ. risulta mitigato: il debitore non è tenuto fino al limite dell'oggettivamente impossibile secondo un criterio naturalistico, bensì nei limiti di quanto si può pretendere da lui, alla stregua della regola della correttezza e della buona fede che illuminano il contenuto del dovere di diligenza nota5.

Compito dell'interprete è, tuttavia, quello di enunciare vuote formule destinate ad assumere lo spessore di esercitazioni cerebrali, bensì di approntare concrete regole di comportamento idonee, da un lato, ad essere seguite dall'uomo comune nella vita di tutti i giorni, nell'ambito del traffico giuridico e delle contrattazioni, dall'altro ad essere utilmente applicate dagli operatori giuridici in una cornice di sufficiente certezza e sicurezza del diritto.

E' evidente che quanto esposto non può che costituire un quadro logico di massima, entro il quale collocare le regole pratiche di disciplina del fenomeno dell'inadempimento. Allo scopo di mettere ulteriormente a fuoco il tema risulta indispensabile introdurre un chiarimento in relazione alla nozione di impossibilità di effettuazione della prestazione. Solo in esito a ciò risulterà produttivo occuparsi delle singole specie di prestazione in rapporto alle quali specificare il problema dell'inadempimento.

Secondo l'opinione tradizionale e più rigorosa, la nozione di impossibilità avrebbe a che fare con un dato naturalistico ed assoluto nota6. In tanto si potrebbe parlare di prestazione impossibile, in quanto nessuno, in qualunque modo, abbia le capacità di superare l'ostacolo al raggiungimento del risultato. Pur prescindendo dal rilevare che, anche così delineato, il concetto di impossibilità presta il fianco a critiche, nella misura in cui va comunque rapportato al c.d. "stato dell'arte" in un determinato ambito scientifico o tecnologico (si pensi al progresso nel campo dei semiconduttori o in quello della telecomunicazione, nei quali ciò che sembrava impossibile un anno prima è da reputarsi raggiungibile successivamente), si può rilevare che la possibilità o meno della prestazione deve essere sicuramente "ambientata" nella concretezza del rapporto tra le parti.

Si pensi alla stipulazione di un contratto di appalto intercorsa tra Tizio e Caio, nel cui ambito sia dedotta l'obbligazione facente capo all'appaltatore Caio di realizzare una strada idonea a consentire l'accesso al fondo di proprietà di Tizio dalla pubblica via posta inferiormente, qualche metro più sotto. Viene convenuto un corrispettivo che tiene conto della predisposizione di un manufatto semplicemente atto a vincere una certa pendenza (una breve rampa).

Successivamente un violento terremoto investe la zona e, in conseguenza di esso, il breve spazio posto tra la pubblica via e la parte del fondo che occorreva fosse reso raggiungibile per mezzo della realizzanda strada, viene occupato da un profondo fossato, per superare il quale diventa indispensabile costruire un ponte.

Può dirsi divenuta impossibile la prestazione dell'appaltatore? Sicuramente la risposta è negativa. L'opera diviene possibile, sia pure a condizioni notevolmente più onerose rispetto a quelle originariamente previste. A tal proposito, stante la particolare natura della prestazione dell'appaltatore, la legge ha approntato un rimedio specifico all'art. 1664 cod.civ., ai sensi del quale se, nel corso dell'opera, si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, difficoltà che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

Che cosa dire qualora l'appaltatore non sia dotato di un'organizzazione tale da permettere di superare la difficoltà sopravvenuta (nel caso specifico: non abbia il know-how e le maestranze per poter costruire un ponte) e debba comunque consegnare l'opera entro un dato termine?

Da questa banale esemplificazione si può desumere la difficoltà di assegnare una precisa valenza alla nozione di impossibilità.

Respinta una visione meramente ideale dell'impossibilità, intesa dal punto di vista strettamente naturalistico (anche definito in chiave di assolutezza), occorre tuttavia, per motivi opposti, rifiutare anche una concezione dell'impossibilità ancorata su basi eminentemente soggettive (magari fino al punto da ritenere non imputabile al debitore l'inadempimento dovuto alla convinzione del medesimo di non dover adempiere: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3711/89 ), tendenti a conferire un rilievo assorbente ad una prestazione eseguita secondo parametri di diligenza, quasi come se una determinata misura di impegno e di buona volontà da parte del debitore valesse ad escluderne la responsabilità nota7.

Bisogna negare che sia sufficiente da parte del debitore fornire la prova della propria condotta diligente al fine di escludere che il mancato raggiungimento del risultato utile dedotto in obbligazione non sia a lui medesimo imputabile (Cass. Civ. Sez. II, 1500/94 ). In giurisprudenza vengono anzi svolte affermazioni di segno del tutto opposto (Cass. Civ. Sez. I, 7604/96 ).

Se non si vuole tuttavia addossare al debitore a tutti i costi il rischio per la mancata esecuzione della prestazione quando non risulti del tutto evidente che esso dipenda da caso fortuito o forza maggiore (intesi come serie causali autonome del tutto ed oggettivamente imprevedibili o imprevenibili) come attribuire rilevanza al sindacato relativo al comportamento del soggetto passivo del rapporto obbligatorio?

Sembra a questo fine importante valutare in concreto il comportamento del debitore in relazione alla prestazione da eseguire.  Ogniqualvolta si possa concludere che la prestazione non può essere eseguita se non con mezzi assolutamente straordinari ed esorbitanti rispetto ad una condotta diligente e scrupolosa, si viene ad evocare il concetto di un'impossibilità ancorata ad un aspetto soggettivo.

Giova a questo punto approfondire le antitetiche coppie di attributi "oggettivo"/"soggettivo", "assoluto"/"relativo" riferite all'impossibilità.

Abbiamo già sottoposto a critica la visione dell'impossibilità naturalistica alla quale generalmente si riconnette la qualifica di assoluta ed oggettiva proprio per evidenziare la totale estraneità del debitore rispetto ad essa.

A ben vedere la questione, per lo più, non è quella di sindacare in via astratta la possibilità che sia naturalisticamente attuabile una determinata prestazione: nell'esempio che precede è infatti ben possibile costruire un ponte per superare il fossato. Il punto è piuttosto costituito dalla possibilità che, in concreto, vengano adottate misure ed utilizzati strumenti idonei a raggiungere l'obiettivo avuto di mira dalle parti del rapporto. Un conto è che il debitore sia tenuto ad adempiere superando difficoltà, anche superiori a quelle che in un primo tempo erano state ipotizzate; un altro è che l'adempimento debba essere comunque raggiunto facendo uso di mezzi del tutto straordinari.

Che cosa dire quando i mezzi per superare l'ostacolo all'esecuzione della prestazione siano del tutto eccezionali ed al di fuori della portata del soggetto passivo?

A questo proposito viene in esame la qualificazione dell'impossibilità come relativa. Relativa può reputarsi l'impossibilità che discende dalla ricostruzione del contesto economico e contrattuale dal quale trae origine l'obbligazione nota8. Per riprendere l'esemplificazione che precede, se Tizio ha concluso con Caio, titolare di una modesta impresa di scavi e movimento terra, un contratto di appalto nel quale si prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra la pubblica via ed il terreno di proprietà dell'appaltante verso la corresponsione di un corrispettivo determinato in funzione dell'economicità e dei tempi di intervento (avendo convenuto che il lavoro sia fatto "a tempo perso"), si deve ritenere che l'emergenza di difficoltà non ipotizzate dalle parti (pur senza giungere all'ipotesi del terremoto che determini la separazione della terra con un crepaccio) possa giungere fino al punto da determinare una situazione di impossibilità della prestazione. Si pensi ancora all'esempio, assai noto, del contratto di trasporto di merce che, nel corso del viaggio via mare, non giunga a destinazione nei tempi stabiliti a causa dei ghiacci che bloccano la nave. Anche in questo caso non si può dire che vi sia un'impossibilità di tipo naturalistico, ma che (salvo il caso in cui le parti avessero previsto l'evento, disponendo alternativamente il trasporto aereo) non si possa pretendere dal soggetto passivo l'adempimento.

Relatività significa allora commisurazione dei mezzi da utilizzarsi per l'adempimento, al contenuto ed al tipo di obbligazione: in questo senso il principio di correttezza e di buona fede (artt. 1175 , 1375 cod.civ.) può valere a costruire la "cornice" dei comportamenti richiesti al debitore dal contesto del rapporto obbligatorionota9 .

Per quanto invece attiene all'ulteriore coppia di attributi riferiti all'impossibilità (oggettiva/soggettiva), si può ritenere che quest'ultima sia qualificabile come oggettiva quando risulti estranea alla sfera delle soggettive e personali difficoltà che riguardano il debitorenota10 .

L'impossibilità oggettiva postula l'estraneità della causa impeditiva dell'adempimento alla persona del debitore.

E' necessario a questo punto introdurre la considerazione della specie, del contenuto dell'obbligazione: è infatti evidente che, una volta guadagnato il concetto di impossibilità come oggettiva e relativa (alla luce del principio di correttezza), tali concetti generali devono essere specificati in rapporto a ciascun tipo di rapporto obbligatorio (Cass. Civ. Sez. II, 2115/95 ). Come è palese, mentre è ben possibile configurare l'impossibilità di effettuare la prestazione consistente in un facere infungibile dipendente da causa non imputabile al debitore, altrettanto non si può dire per quanto riguarda un'obbligazione pecuniaria, avente cioè ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

L'analisi del sistema della responsabilità contrattuale a questo proposito si orienta secondo diversi criteri: v'è chi distingue, sulla scorta della notazione da ultimo svolta, tra obbligazioni di genere (in relazione alle quali sarebbe prevalente la considerazione dell'art. 1218 cod.civ. come norma cardine) ed obbligazioni aventi ad oggetto un facere (per le quali invece l'art. 1176 cod.civ. verrebbe a svolgere un ruolo prevalente)nota11 . A proposito di queste ultime, sulla base dell'elaborazione dottrinaria francese, viene proposta la differenza tra obbligazioni di mezzi (nelle quali ciò che conta è una diligente attivazione del soggetto passivo, non essendo garantito un certo esito) ed obbligazioni di risultato (in cui invece il raggiungimento di un determinato risultato deve essere raggiunto dal debitore)nota12 .

Da ultimo, un approccio che tiene conto della più recente normativa sulla responsabilità del produttore, dell'albergatore, etc. tende a discernere la qualifica soggettiva del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, ricercando nel quadro dell'attività svolta la radice della responsabilità (la quale talvolta può avere natura oggettiva e non già fondata sul dolo o sulla colpa)nota13 .

Note

nota1

Mengoni, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1950, p.270.
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nota2

Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p.586.
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nota3

Giorgianni, L'inadempimento.Corso di diritto civile, Milano, 1975, p.270.
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nota4

Benatti, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.7.
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nota5

Mengoni, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, in Riv.dir.comm., I, 1954, p.281.
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nota6

In questo senso, cfr. Osti, voce Impossibilità sopravveniente, in N.sso Dig.it., VIII, 1968, p.287 e Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.622.
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nota7

Giorgianni, cit., p.290.
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nota8

Betti, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1953, p.65.
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nota9

Betti, p.48.
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nota10

Conformemente al pensiero risalente al Vivante, Trattato di diritto commerciale, vol.IV, Le obbligazioni, Milano, 1916, p.132.
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nota11

Giorgianni, cit., p.299.
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nota12

Galgano, Diritto privato, Padova, 1984, p.710 e Visintini, L'inadempimento delle obbligazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino, 1984, p.162.
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nota13

Santoro, La responsabilità contrattuale: il dibattito teorico, in Contratto e impresa, 1989, p.19.
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Bibliografia

  • BENATTI, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, vol. III, 2-IV, 1955
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • GALGANO, Diritto Privato, Padova, 1984
  • GIORGIANNI, L’inadempimento: corso di diritto civile, Milano, 1975
  • MENGONI, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1950
  • MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, Riv.dir.com., I, 1954
  • OSTI, Impossibilità sopravveniente, N.sso Dig.it., VIIII, 1962
  • SANTORO, La responsabilità contrattuale: il dibattito teorico, Contratto e impresa, 1989
  • VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984
  • VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, Milano, Le obbligazioni, IV, 1916

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