Istituzione di vincolo di destinazione. Rapporto tra azione di simulazione e azione revocatoria ordinaria (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 3697 del 13 febbraio 2020)

L'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter cod.civ., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere.

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda trae spunto dal pignoramento di un immobile sul quale era stato precedentemente istituito un vincolo di destinazione a protezione delle esigenze dei genitori e dei figli del disponente, il quale conseguentemente aveva proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Il creditore, a propria volta resisteva, in via riconvenzionale instando per la revoca dell'atto di destinazione ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., risultato che veniva raggiunto nel primo grado e confermato in sede di gravame.
Ciò premesso, la S.C. osservava in primo luogo come l’atto di destinazione di un bene alla soddisfazione di determinate esigenze costituisca, di per sè, un atto naturalmente a titolo gratuito (conclusione che vale per atti aventi analoga natura e funzione (quali la destinazione di beni ad un fondo patrimoniale o l'istituzione di un trust). Questo vale, in particolare, ai fini della revocabilità di esso (cfr. Cass., Civ. Sez. III, 29727/2019).
Svolte tali osservazioni, del tutto condivisibile è la conclusione secondo la quale potrebbe possedere specifica rilevanza, allo scopo di escludere la revocabilità, la struttura eventualmente plurilaterale dell'atto costitutivo del vincolo (nella specie contrassegnato da una pluralità di destinazioni poste in essere da soggetti differenti).
La circostanza onde ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a propria volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri, non modifica infatti la natura gratuita di ciascuno di tali atti, non comportando cioè di per sè l’onerosità dei singoli atti di destinazione, in quanto non risulta sussistere, in concreto, corrispettività tra le reciproche destinazioni di beni operate da ciascun membro della famiglia.

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