Per contratto misto si intende una fattispecie negoziale atipica che possiede elementi causali propri di più contratti tipici (Cass. Civ. Sez. I,
1346/78 ). Ad esempio il
contratto di portierato , con il quale un soggetto si obbliga ad effettuare prestazioni quali la custodia e la pulizia di uno stabile verso il corrispettivo di un emolumento periodico unitamente alla fruizione di una porzione immobiliare da utilizzare quale abitazione, possiede elementi causali propri sia del rapporto di lavoro subordinato sia della locazione senza essere assimilabile in toto nè all'una nè all'altra contrattazione.
Il problema di ipotesi di questo tipo è costituito dalla disciplina applicabile. Sono state prospettate a questo proposito due teorie.
Secondo la
teoria della combinazione nota1 dovrebbero essere applicabili le norme relative a tutti i tipi negoziali riconducibili al negozio misto: la scelta andrebbe operata in concreto in relazione a ciascuno degli aspetti peculiari del contratto in questione (Cass. Civ.,
884/60 ; Cass. Civ.,
1538/75).
Secondo la
teoria dell'assorbimento nota2 occorrerebbe invece valutare quale fosse in concreto la causa prevalente per poi applicare analogicamente le sole norme concernenti il tipo negoziale al quale fosse stato assimilato il negozio misto (Cass. Civ. Sez. III,
3301/75 ; Cass. Civ. Sez. II,
2217/84 ; Cass. Civ., sez. III, n.
28233/2005). In tal senso, in materia di contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati (in relazione al quale la Cassazione a SSUU ha prospettato una combinazione tra vendita, comodato e mutuo) si veda
Cass. Civ. Sez. II, ord. 5891/2024.
Importante è la differenza tra contratti collegati e contratti misti (Cass. Civ. Sez. III,
4645/95 ; Cass. Civ. Sez. III,
1205/77; Cass. Civ. Sez. III
4081/77). Nel primo caso il collegamento negoziale non fa venir meno comunque l'autonomia dei contratti, ferma restando la possibilità di valutare caso per caso quale sia la portata e l'importanza del collegamento ai fini della ripercussione delle vicende di un contratto su quello collegato; nel secondo caso si tratta comunque di un unico strumento negoziale, sia pure contraddistinto da un elemento causale complesso
nota3.
Note
nota1
Cariota Ferrara,
Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948, p.205.
top1nota2
Detta anche della prevalenza: cfr. Asquini,
Il contratto di trasporto terrestre di persone, Torino, 1925, p.69 e Betti,
Teoria generale delle obbligazioni, 1954, p.64.
top2nota3
Sulla distinzione tra contratti misti e contratti collegati si veda Scalfi,
La qualificazione dei contratti nell'interpretazione, Varese, 1962, p.128 e Sicchiero,
Il contratto con causa mista, Padova, 1995, p.45.
top3Bibliografia
- ASQUINI, Il contratto di trasporto terrestre di persone, Torino, 1925
- CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948
- SCALFI, La qualificazione dei contratti nell’interpretazione, Varese, 1962
- SICCHIERO, Il contratto con causa mista, Padova, 1995