Art. 36, art. 39-novies, art. 39-undevicies del D.L.273/2005. Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti.

D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. (Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51)
(G. U. 30 dicembre 2005, n. 303).


omissis


ART. 36 EQUIPARAZIONE DELLO STATO DI CRISI A QUELLO DI INSOLVENZA

1. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.".


omissis


ART. 39-novies TERMINE DI EFFICACIA E TRASCRIVIBILITA' DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE PER FINI MERITEVOLI DI TUTELA

1. Dopo l'articolo 2645 -bis del codice civile è inserito il seguente:

"ART. 2645-ter - (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51).

omissis


ART. 39-undevicies DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE COOPERATIVE EDILIZIE

1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 97:

1) alla lettera b), le parole: ", gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato» sono soppresse;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";

b) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato.

3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "del Ministero dei lavori pubblici" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, già provveditorati regionali alle opere pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località, l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio";

b) al comma 2:

1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo: "In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi devono comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna";

2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale".

(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51).

Commento

Con il c.d. "milleproroghe", in vigore dal 1 marzo 2006, è stato introdotto il nuovo istituto costituito dall'atto di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. La trascrizione di tale vincolo, eseguita ai sensi del novello art. 2645 ter cod.civ., ha quale effetto quello di renderlo opponibile ai terzi. Notevole il riferimento alla valutazione di cui all'art. 1322 cod.civ. concernente la meritevolezza di tutela cui la negoziazione deve tendere. Il legislatore non si è forse accorto del fatto che, in oltre 60 anni di applicazione della normativa codicistica, non sono stati mai elaborati principi giurisprudenziali intesi a sondare tale valutazione.

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