Cass. civile, sez. III del 2019 numero 1260 (18/01/2019)



In materia di concordato preventivo, i creditori del concordato sono tutti i creditori della società, compresi quelli prededucibili. Nè si può ritenere, ai sensi dell'art. 167 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che, una volta proposto il concordato di una società, possano sorgere nuovi crediti verso l'ente assoggettato alla procedura che non siano "creditori del concordato preventivo". Ne discende che l’ipoteca su beni già oggetto di patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. iscritta a garanzia di debiti estranei alla destinazione, non ha efficacia alcuna perché la trascrizione dell’atto istitutivo di un vincolo di destinazione è opponibile ai terzi e i beni vincolati, nonché i loro frutti, sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva.

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