Costituzione di trust ed applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 3737 del 24 febbraio 2015)

La causa del negozio di costituzione del trust sta nella conformazione funzionalmente orientata della proprietà, in quanto il regolamento negoziale con il quale si istituisce il trust è perfetto ed efficace con la fissazione del suddetto vincolo di destinazione, che conforma i diritti, i poteri, le facoltà e gli obblighi del trustee, all'attuazione di esso programmaticamente preordinati, perché in tale fissazione il regolamento trova la propria ragion d'essere, ossia la propria causa.
L'imposta sulle successioni e donazioni di cui al 47^ comma dell'art. 2 del Dl. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006 è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli.
Va applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di un vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull'attribuzione di danaro, conferito in trust e destinato ad essere investito beneficio di terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione fa seguito immediato ad altra pronunzia dal medesimo contenuto pratico e relativa alla tassazione di un vincolo di destinazione. Anche all'atto di conferimento in trust, dal momento che ha quale effetto quello di segregare cespiti patrimoniali destinandoli ad un fine specifico, deve essere applicata l'imposta proporzionale di donazione ai sensi del comma 47 dell'art.2 del d.l. 262/2006, essendo del tutto assimilabile, quoad effectum, ad alla costituzione di un vincolo di destinazione.

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