Codice Civile art. 2915


ATTI CHE LIMITANO LA DISPONIBILITA' DEI BENI PIGNORATI
1. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell' esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.
2. Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell' esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.

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