Trust autodichiarato a beneficio di disabili


N. 30.174 di repertorio. N. 7.166 di raccolta.
Atto istitutivo
"TRUST PER GIACOMO E SIMONE"
REPUBBLICA ITALIANA
Il tre maggio duemiladieci in Empoli, Piazza Guido Guerra n. 8.
Avanti a me Dott. Daniele Muritano, Notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato
E’ personalmente comparso:
- Casalini Marco, nato a Pisa il 28 settembre 1953 e residente in Pontedera, Via dei Salici n. 58 (codice fiscale CSL MRC 53P28 G702N), coniugato in regime di separazione dei beni, d’ora in avanti, ove del caso, indicato come Disponente e Trustee.
Dell'identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.
Prima di procedere alla stipula del presente atto Casalini Marco
Premette che :
a) egli è genitore di Casalini Giacomo, nato a Pisa il 20 marzo 1981 e residente in Viareggio, Via IV Novembre n. 96 (codice fiscale CSL GCM 81C20 G702C) e Casalini Simone, nato a Pisa il 12 agosto 1988 e residente in Pontedera, Via dei Salici n. 58 (codice fiscale CSL SMN 88M12 G702Z);
b) Casalini Giacomo e Casalini Simone sono invalidi civili e portatori di handicap riconosciuto al 100%;
c) è suo intendimento quello di istituire mediante il presente atto un Trust per le finalità di cui alla lettera h);
d) è altresì suo intendimento, allo scopo di dotare il suddetto Trust di una minima disponibilità liquida iniziale, quello di dichiararsi Trustee, sempre per le finalità di cui alla lettera h), dell’importo di euro 1.000 (mille);
e) egli potrà in seguito dichiararsi Trustee di altri beni mobili o immobili, titoli di credito e diritti di ogni tipo;
f) soggetti terzi, ivi inclusi i figli del Disponente potranno in seguito e con atti separati, trasferire al Trustee del Trust istituito mediante il presente atto altri beni mobili o immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo e in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento;
g) i beni di cui alle lettere d), e) e f) sono e saranno in esclusiva proprietà e titolarità del Trustee, con il vincolo per questi di gestirli secondo le disposizioni di questo atto;
h) il Trust di cui al presente atto viene istituito da Casalini Marco al fine di:
h’ assicurare ai suoi due figli, per tutta la durata della loro vita, il mantenimento del tenore di vita attuale e le migliori cura e assistenza, sia personale che medica;
h’’ far sì che i Beni in Trust non utilizzati per le finalità di cui alla lettera h’ che precede siano attribuiti, al termine del Trust, ai Beneficiari eventualmente individuati all’esito dell’esercizio dei poteri di cui al successivo art. 42;
i) al riconoscimento del Trust istituito da questo atto si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.
Tanto premesso, Casalini Marco
DICHIARA QUANTO SEGUE
Parte I : Disposizioni generali
Art. 1) Istituzione e denominazione del Trust; momento iniziale della sua efficacia; sua irrevocabilità
Casalini Marco dichiara di istituire per mezzo di questo atto un Trust, denominato "TRUST PER GIACOMO E SIMONE".
Il Trust ha effetto dal momento della sottoscrizione del presente atto ed è irrevocabile.
Art. 2) Individuazione del Disponente
Il termine Disponente indica Casalini Marco.
Art. 3) Successivi apporti al Trust
Il Disponente potrà, successivamente al presente atto, dichiararsi Trustee di ulteriori beni o diritti dei quali egli sia titolare.
Qualunque soggetto terzo, ivi inclusi i figli del Disponente potrà (senza però assumere la qualità di Disponente) trasferire beni e diritti al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust e regolati dalle disposizioni di questo atto, purché vi sia il consenso scritto del Disponente.
Dopo la morte del Disponente, del suddetto consenso non vi sarà bisogno.
Art. 4) Individuazione dei Beneficiari.
Per l’individuazione dei Beneficiari si rinvia a quanto esposto nella Parte IV del presente atto in cui i Beneficiari sono distinti in Beneficiari Iniziali e Beneficiari Residuali.
Laddove in questo atto non si distingua fra Beneficiari Iniziali e Residuali, la relativa disposizione s’intenderà riferita indistintamente a entrambe le categorie di Beneficiari.
Art. 5) Individuazione dei Beni in Trust
Sono Beni in Trust:
I) la somma di denaro di cui alla lettera d) della premessa;
II) ogni bene o diritto di cui, successivamente al presente atto, il Disponente si dichiari Trustee ovvero un soggetto terzo trasferisca al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust, come meglio specificato nell’art. 3;
III) i frutti prodotti;
IV) ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni in Trust o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di Beni in Trust.
I Beni in Trust sono in proprietà e titolarità del Trustee, affinché egli se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità e per i fini enunciati in questo atto.
I Beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del Disponente.
Art. 6) Individuazione del Trustee
L’ufficio di Trustee del Trust è inizialmente ricoperto dal Disponente Casalini Marco.
La nomina di Casalini Marco quale Trustee è irrevocabile.
I diritti e gli obblighi del Trustee e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte II di questo atto.
Art. 7) Individuazione del Guardiano
Finché l’ufficio di Trustee sarà ricoperto dal Disponente, il presente Trust avrà esecuzione senza Guardiano, ma il Disponente potrà comunque nominare un Guardiano con successivo atto fra vivi o mortis causa.
Tale successivo atto del Disponente potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l’ufficio di Guardiano in ordine successivo.
Per tutto il tempo in cui il Disponente non provveda alla nomina dell’ufficio di Guardiano, il presente Trust continuerà ad essere eseguito senza l’ufficio di Guardiano.
Per tutto il tempo in cui il presente Trust sarà privo di Guardiano, pertanto, le clausole del presente atto prevedenti un’attività dell’ufficio di Guardiano non avranno applicazione.
I diritti e gli obblighi del Guardiano, la composizione dell’ufficio e la successione nel medesimo sono disciplinati nella Parte III di questo atto.
Art. 8) Durata del Trust
Il Trust esaurisce i propri effetti, previo esperimento della fase di assegnazione di cui alla Parte V del presente atto alla morte di Casalini Giacomo e di Casalini Simone.
Il Trust esaurirà i propri effetti, in ogni caso, qualora vengano a mancare Beni in Trust.
Art. 9) Nozione dei termini "capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”)
In questo atto i termini “capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”) si riferiscono, rispettivamente, alla idoneità o meno di un soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione o del potere ai quali i suddetti termini si riferiscono.
La suddetta inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo atto, deve essere attestata per iscritto da tre medici (uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria) nominati dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Pisa su richiesta di qualsiasi interessato.
Il rifiuto del soggetto, della cui inidoneità si teme, di sottoporsi al controllo medico entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione da parte del suddetto collegio medico, da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comporta l’automatica cessazione di questi dall'ufficio ricoperto.
Art. 10) Forma degli atti
Gli atti inter vivos di cui agli artt. 3 (consenso a ulteriori apporti da parte di soggetti diversi dal Disponente), 7 (nomina di Guardiano), da 28 a 30 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Trustee), da 35 a 37 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Guardiano), 42 (nomina e modifica di Beneficiari Residuali), devono rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata a pena di nullità.
Art. 11) Legge regolatrice del Trust
Il Trust è regolato dalla legge di Jersey – Isole del Canale, e cioè dalla Trusts (Jersey) Law 1984 e successive modificazioni, con prevalenza delle clausole del presente atto rispetto alle norme derogabili di tale legge regolatrice.
Art. 12) Legge regolatrice dell'amministrazione
Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge italiana.
Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e a essere trasferiti ai Beneficiari.
La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolate dalla legge italiana.
Art. 13) Riservatezza
Salvo quanto disposto da questo atto e/o dalla legge regolatrice del Trust e/o dal provvedimento di un giudice o per altra causa, e salvo che ciò sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, o all'ottenimento di un parere professionale, il Trustee è tenuto a non comunicare a chicchessia alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardanti il Trust.
Peraltro, il Trustee consegnerà ogni documento riguardante il Trust ai Beneficiari Residuali al termine del Trust.
Art. 14) Libro degli Eventi del Trust; effetti verso i terzi
Il Trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il "Libro degli Eventi del Trust" che verrà vidimato in data odierna dal medesimo Notaio che riceve il presente atto.
Il Trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria e comunque ogni attribuzione e/o pagamento eseguiti in favore di Beneficiari.
In ogni caso, il Trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma scritta sia prescritta in questo atto o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.
Il Libro degli Eventi del Trust sarà custodito dal Trustee.
Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi del Trust.
Parte II: Il Trustee
Art. 15) Poteri del Trustee
Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni in Trust.
Il Trustee ha legittimazione processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust.
Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.
Il Trustee è privo del potere di anticipazione (power of advancement) previsto dalla legge regolatrice del presente Trust.
Art. 16) Indicazioni al Trustee
Nell'esercizio della propria discrezionalità, il Trustee terrà conto delle indicazioni del Guardiano come manifestategli per iscritto, e a esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del Trust.
Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo atto, le facoltà e i poteri del Trustee rimangono tuttavia pieni.
Art. 17) Investimenti del Trustee
In quanto fra i Beni in Trust siano incluse somme di denaro, titoli o altri strumenti finanziari, il Trustee curerà che siano investiti nelle forme che egli riterrà più idonee ad assicurare loro un’adeguata redditività senza correre elevati rischi di perdita del capitale.
Le somme necessarie alla gestione ordinaria del Trust saranno accantonate in apposito libretto o conto corrente, aperti in ossequio alle modalità di cui all’art. 20.
Art. 18) Pagamento di imposte
Il Trustee, impiegando a tal fine le disponibilità del Trust e comunque i Beni in Trust, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito, anche se tale imposta non possa essere pretesa contro il Trustee.
Art. 19) Conflitto di interessi
Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di Beni in Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti, né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.
Il Trustee non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita, né in alcun modo contrarre con persone a lui legate da vincoli di famiglia, di professione o di interesse, né con enti nei quali egli o un suo familiare o associato abbia un interesse, a meno che il Guardiano, posto a conoscenza delle circostanze, lo autorizzi espressamente per iscritto.
Art. 20) Separazione patrimoniale
Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati sia dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.
In particolare:
a) tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;
b) i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.
Qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui Beni in Trust o li abbia confusi con i propri beni personali, i Beneficiari e il Guardiano avranno a disposizione i rimedi di cui all’art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, citata in premessa.
Art. 21) Custodia
Il Trustee deve custodire i Beni in Trust.
Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei Beni in Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.
Il Trustee può intestare Beni in Trust a fiduciari, purché ne mantenga il controllo.
Art. 22) Deleghe del Trustee
Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente (se trattasi di persona giuridica, tramite i propri amministratori o dipendenti).
Il Trustee, però, potrà delegare a terzi:
- il compimento di attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;
- le attività il cui compimento richieda il possesso di particolari abilitazioni professionali e comunque che esulino dalle sue personali cognizioni professionali.
Il Trustee può nominare avvocati e avvalersi di consulenti, legali e non.
La responsabilità del Trustee per gli atti e/o le omissioni compiuti dai soggetti delegati è regolata dall’art. 24.
Art. 23) Rendiconto
Il Trustee consegna annualmente al Guardiano una relazione sull'amministrazione e un inventario dei Beni in Trust, con la opportuna documentazione giustificativa.
Il Trustee riferisce informalmente al Guardiano circa l'andamento dei Beni in Trust e, a richiesta del medesimo, gli fornisce l’idonea documentazione giustificativa.
Ove ne sia richiesto dal Guardiano, il Trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato nominato dal Guardiano e compensato dal Trust.
Art. 24) Presupposti della responsabilità del Trustee ed ipotesi di suo esonero da responsabilità
Il Trustee è responsabile per i propri atti e/o omissioni quando si sia comportato, con dolo o colpa grave, in difformità dalle prescrizioni di legge, ovvero abbia violato le disposizioni di questo atto, ovvero abbia agito in conflitto di interessi.
Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e/o le omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati in conformità dell’articolo 22, nei seguenti casi:
- qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;
- qualora si tratti di altri soggetti, solo nel caso in cui costoro abbiano agito con dolo o colpa grave.
Il Trustee è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato (compresi i notai) iscritto al relativo albo professionale da almeno dieci anni.
Art. 25) Luogo dell'amministrazione del Trust; sua modifica
Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato in Firenze, Via Sant'Antonino n. 27.
Ogni atto, contabilità e documento inerente al Trust dovrà essere custodito nel luogo dell’amministrazione.
In caso di successione del Trustee, il Trustee subentrante deve senza indugio informare per iscritto il Guardiano del mutamento del luogo dell’amministrazione del Trust.
Art. 26) Compenso del Trustee
L’ufficio del Trustee nominato nel presente atto è gratuito.
L’eventuale compenso spettante a chi ricopre l’ufficio di Trustee sarà determinato all’atto della nomina.
Art. 27) Spese del Trustee
Ogni costo sostenuto specificamente dal Trustee per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte.
Le spese di difesa del Trustee, convenuto in giudizio da un Beneficiario o da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.
Il Trustee ha diritto di rimborsarsi di ogni spesa sostenuta attingendo alle disponibilità del Trust e in nessun caso e per nessuna ragione il Trustee è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.
Art. 28) Successione del Trustee
Il Trustee rimane nell'ufficio:
- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità ai sensi dell’art. 9, revoca o dimissioni.
Qualora il Trustee designato nel presente atto cessi dall’ufficio per qualunque motivo, l'ufficio di Trustee del Trust è ricoperto dalle persone sottoindicate, ciascuna subentrando, se viva e capace, alla persona che la precede nell’elenco in caso di morte, dimissioni o incapacità di quest’ultima:
1) "Studio Tamberi di Tamberi Sergio, Federico e Nicola", con sede in Pontedera, Via Corridoni n. 26 (codice fiscale 01915240509);
2) il soggetto nominato dal Disponente in un successivo atto fra vivi o mortis causa, comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente, al Guardiano e ai Beneficiari ovvero, in caso di mancanza del Disponente, il soggetto che il Guardiano nominerà con successivo atto fra vivi, comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente, ovvero ancora, in mancanza del Guardiano, il soggetto che i Beneficiari, con decisione adottata a maggioranza da calcolarsi per capi, nomineranno con successivo atto fra vivi, comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente e al Guardiano.
Laddove i soggetti cui è stato attribuito il potere di nomina non provvedano alla nomina del Trustee entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi della causa di cessazione dall’ufficio del Trustee in carica, a detta nomina provvederà il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa.
L’accettazione dell’incarico da parte del Trustee subentrante dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Guardiano e ai Beneficiari.
In caso di cessazione dall’ufficio per morte o sopravvenuta incapacità ai sensi dell’art. 9 del Trustee, il Guardiano è tenuto a comunicare ciò per iscritto senza indugio al Disponente e ai Beneficiari.
Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall’ufficio del Trustee in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell’incarico da parte di un Trustee.
Art. 29) Revoca del Trustee
Il Disponente può in ogni tempo revocare il Trustee, pur in eventuale assenza di una giusta causa, per mezzo di atto scritto, comunicato per iscritto senza indugio al Trustee uscente, al Guardiano e ai Beneficiari.
Se il Disponente muore, il potere di revoca del Trustee spetta ai Beneficiari Iniziali.
La revoca ha effetto dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Trustee uscente.
Art. 30) Dimissioni del Trustee
Il Trustee può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Guardiano e ai Beneficiari.
Il Trustee dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Trustee.
Art. 31) Trasferimento automatico dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee
In caso di subentro, per qualunque ragione, di un soggetto a un altro soggetto nell’ufficio di Trustee, i Beni in Trust appartengono di diritto a quest’ultimo e il precedente titolare dell'ufficio (o, se deceduto, i suoi eredi) sono tenuti:
- a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo comparire in dette risultanze pubblicitarie come Trustee di questo Trust;
- a consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust e il Libro degli Eventi del Trust nonché qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o con i Beni in Trust;
- a fornire al nuovo Trustee ogni ragguaglio che il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda, ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.
In ciascuno dei casi che precedono:
- le risultanze del Libro degli Eventi del Trust faranno piena prova della qualità di Trustee;
- è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.
Parte III: Il Guardiano
Art. 32) Poteri del Guardiano
Il Guardiano è titolare di ogni potere attribuitogli in questo atto, che egli eserciterà a propria assoluta e insindacabile discrezione.
Il Guardiano, inoltre:
- ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non ne venga richiesto dal Trustee;
- deve essere consultato dal Trustee qualora il Trustee intenda:
a) alienare a qualsiasi titolo, costituire in usufrutto o concedere in garanzia eventuali partecipazioni sociali che verranno a far parte dei Beni in Trust;
b) alienare a qualsiasi titolo, costituire in usufrutto, concedere in garanzia o stipulare contratti che attribuiscano a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento per un periodo eccedente i nove anni, di eventuali beni immobili o diritti immobiliari che verranno a far parte dei Beni in Trust;
- ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest’ultimo, delle disposizioni contenute in questo atto o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile a uno specifico atto.
Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del Guardiano, interpretando ogni disposizione dubbia di questo atto nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.
Art. 33) Compenso del Guardiano
L’eventuale compenso del Guardiano è determinato all'atto della sua nomina.
Art. 34) Spese del Guardiano
Ogni costo sostenuto specificamente dal Guardiano per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust; in nessun caso e per nessuna ragione il Guardiano è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Guardiano e le spese delle procedure legali nelle quali il Guardiano abbia la veste di parte.
Le spese di difesa del Guardiano, convenuto in giudizio da un Beneficiario o da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.
Art. 35) Successione nell’ufficio di Guardiano
Il Guardiano rimane nell'ufficio:
- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità ai sensi dell’art. 9, revoca o dimissioni.
In ogni caso, il Guardiano cessa dall’ufficio quando i Beni in Trust sono attribuiti ai Beneficiari Residuali.
Qualora non vi sia più il Guardiano alla nomina provvede il Disponente con successivo atto fra vivi.
In mancanza del Disponente, l’ufficio di Guardiano sarà via via ricoperto dai legali rappresentanti pro-tempore dei Beneficiari Iniziali.
Nel caso in cui un legale rappresentante dei Beneficiari Iniziali non accetti l’incarico ovvero i Beneficiari Iniziali non abbiano legali rappresentanti, alla nomina del nuovo Guardiano provvederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa a istanza di qualunque interessato.
L'atto di nomina potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l’ufficio di Guardiano in ordine successivo.
La nomina del Guardiano dovrà essere comunicata senza indugio per iscritto all’eventuale Guardiano uscente, al Trustee e ai Beneficiari.
L’accettazione dell’incarico da parte del Guardiano dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Trustee e ai Beneficiari.
In caso di cessazione dall’ufficio per morte o sopravvenuta incapacità ai sensi dell’art. 9 del Guardiano, il Trustee è tenuto a comunicare ciò per iscritto senza indugio al Disponente e ai Beneficiari.
Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall’ufficio del Guardiano in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell’incarico da parte di un Guardiano.
Art. 36) Revoca del Guardiano
Chi ha provveduto alla nomina del Guardiano può in ogni tempo revocarlo per mezzo di atto scritto, comunicato per iscritto senza indugio al Guardiano uscente e al Trustee, salvo che si tratti di soggetti diversi dal Disponente o dai legali rappresentanti dei Beneficiari Iniziali.
All’eventuale revoca del Guardiano provvederanno i Beneficiari Iniziali, se del caso legalmente rappresentati, per mezzo di atto scritto, comunicato senza indugio per iscritto al Guardiano uscente, al Guardiano subentrante e al Trustee.
La revoca ha effetto dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Guardiano uscente.
Art. 37) Dimissioni del Guardiano
Il Guardiano può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Trustee e ai Beneficiari.
Il Guardiano dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Guardiano.
Parte III
Il Reddito del Trust
Art. 38) Nozione di Reddito del Trust
Ai fini del presente atto, per Reddito del Trust si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotti dai Beni in Trust, ivi incluso il prezzo ricavato da eventuali alienazioni compiute dal Trustee durante il periodo in cui il presente Trust ha avuto esecuzione, e
a) percepito dal Trustee, ovvero
b) mantenuto nel patrimonio di società di proprietà del Trust, diretta o per mezzo di fiduciari o di altre società.
Art. 39) Utilizzo del Reddito del Trust.
Il Reddito del Trust eventualmente non utilizzato per le finalità di cui all’art. 41 sarà accumulato nel Trust finché non sorga l’esigenza del suo utilizzo.
Parte IV
I Beneficiari e la destinazione finale dei Beni in Trust
Articolo 40) Beneficiari Iniziali
Per Beneficiari Iniziali s’intendono i soggetti aventi diritto a conseguire, le utilità economiche rivenienti dai Beni in Trust nel corso del medesimo.
Sono Beneficiari Iniziali Casalini Giacomo e Casalini Simone, figli del Disponente, per tutta la durata della loro vita.
Alla morte di uno dei Beneficiari Iniziali, il superstite sarà unico Beneficiario Iniziale finché viva.
Articolo 41) Impiego dei Beni in Trust nel corso del medesimo
Nel corso della durata del Trust il Trustee impiega i Beni in Trust a vantaggio dei Beneficiari Iniziali, senza dover distinguere fra capitale e reddito e – previa consultazione del Guardiano - nella misura e con le modalità da egli ritenute necessarie o anche solo opportune al perseguimento delle finalità di cui alla lettera h), punto h’ della premessa di quest’atto.
Nel caso in cui effettui versamenti di somme di denaro, il Trustee potrà:
a) effettuare il versamento direttamente nelle mani dei Beneficiari Iniziali o del rispettivo loro legale rappresentante, senza obbligo di verificare l’uso delle somme, salvo che egli sia a conoscenza di circostanze che suggeriscano o esigano una siffatta verifica;
ovvero
b) impiegare tali somme direttamente a favore dei Beneficiari Iniziali.
Articolo 42) Beneficiari Residuali; potere del Disponente di nominare e di modificare i Beneficiari residuali
Per Beneficiari Residuali s’intendono i soggetti aventi diritto a ricevere, alla fine del Trust, i Beni in Trust conferiti nel medesimo da soggetti diversi dai Beneficiari Iniziali e che risultino non consumati per le finalità di cui all’art. 41.
Sono Beneficiari Residuali i soggetti che saranno designati dal Disponente con atto scritto fra vivi nel corso della durata del Trust.
Il Disponente si riserva il potere di modificare, nel corso della durata del Trust, i Beneficiari Residuali eventualmente nominati con successivo atto scritto fra vivi.
Il Disponente può in qualunque momento dichiarare, con atto fra vivi in forma scritta, che non intende avvalersi, ovvero che non intende avvalersi ulteriormente, del potere di cui al precedente comma, nel qual caso la categoria dei Beneficiari Residuali da egli a suo tempo individuata si considererà chiusa a ogni effetto di legge.
Articolo 43 - Intrasferibilità sia fra vivi che per causa di morte dei diritti dei Beneficiari
I diritti dei Beneficiari non sono trasmissibili né per atto fra vivi, né per causa di morte.
Parte V
La destinazione finale dei Beni in Trust
Articolo 44 - Attribuzione dei Beni in Trust ai Beneficiari Residuali
Sopraggiunto il termine finale del Trust, il Trustee attribuisce senza indugio i Beni in Trust ai Beneficiari Residuali.
Quando i diritti di più Beneficiari Residuali concorrono per quote su un Bene in Trust non comodamente divisibile, il Trustee:
- è tenuto a indagare se uno fra essi sia disposto a rendersi acquirente per contanti dei diritti spettanti agli altri Beneficiari Residuali; in caso positivo, il Trustee cura la stima del bene e lo attribuisce a tale Beneficiario Residuale, contro il pagamento da parte di questi al Trustee delle somme spettanti agli altri Beneficiari Residuali;
- in mancanza, il Trustee è tenuto a indagare se esista una comune volontà dei Beneficiari Residuali concorrenti su tale bene circa l'esercizio dei rispettivi diritti per il caso che il bene venga a essi attribuito in comproprietà per quote ideali, e se tale comune volontà risulti da una attestazione giuridicamente vincolante e nelle forme opportune; in caso positivo, il Trustee attribuisce il bene ai Beneficiari Residuali in comproprietà per quote ideali.
Qualora, a insindacabile giudizio del Trustee, non si verifichi alcuna fra le due precedenti ipotesi, il Trustee aliena il bene e ne ripartisce il ricavato, al netto di ogni spesa, fra i Beneficiari Residuali.
Del presente atto - dattiloscritto a mia cura e completato di mia mano su ventidue pagine fin qui di sei fogli - io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà.
Viene sottoscritto alle ore diciotto e cinquanta minuti.

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