Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod.civ. in favore dei creditori e concordato preventivo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1260 del 18 gennaio 2019)

In materia di concordato preventivo, i creditori del concordato sono tutti i creditori della società, compresi quelli prededucibili. Nè si può ritenere, ai sensi dell'art. 167 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che, una volta proposto il concordato di una società, possano sorgere nuovi crediti verso l'ente assoggettato alla procedura che non siano "creditori del concordato preventivo". Ne discende che l’ipoteca su beni già oggetto di patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. iscritta a garanzia di debiti estranei alla destinazione, non ha efficacia alcuna perché la trascrizione dell’atto istitutivo di un vincolo di destinazione è opponibile ai terzi e i beni vincolati, nonché i loro frutti, sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva.

Commento

(di Daniele Minussi)
La prassi conosce dell'utilizzo dello strumento di cui all'art. 2645 tre cod.civ. per istituire un"ponte" tra la situazione di crisi aziendale e il concordato preventivo che venga successivamente omologato. In questo senso non è apparso immeritevole di tutela l'interesse dell'imprenditore di non subire iniziative di singoli creditori istituendo un vincolo di destinazione sui cespiti aziendali, destinati al soddisfacimento di tutti i creditori dell'impresa, posti su un piano di par condicio nella gestione della delicata fase di "transito" verso il concordato preventivo, garantendo l'unitarietà e la continuità dell'attività d'impresa.

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