Codice Civile art. 2645-ter


TRASCRIZIONE DI ATTI DI DESTINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA RIFERIBILI A PERSONE CON DISABILITA', A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, O AD ALTRI ENTI O PERSONE FISICHE
1. Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
(Articolo aggiunto dall'art. 39-novies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51.)

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