Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 48


CREDITO SU PEGNO

1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
(Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342)

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