ACCESSORI DEL CREDITO 1. Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e con gli altri accessori.
2. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.
3. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.