Codice Civile art. 2804


ASSEGNAZIONE O VENDITA DEL CREDITO DATO IN PEGNO
1. Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.
2. Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall' articolo 2797.

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