Successione necessaria. Quota di riserva in caso di rinuncia da parte di uno dei legittimari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27259 del 16 novembre 2017)

In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quid juris nel caso in cui uno dei legittimari abbia a rinunziare all'eredità, venendo meno retroattivamente la propria posizione nell'ambito degli ulteriori soggetti titolari di analoghi diritti di legittima? Non vige, secondo la S.C., la regola enunciata dall'art. 522 cod.civ. in tema di successione ab intestato, in base alla quale ha luogo l'accrescimento proporzionale.

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