Caratteri generali della successione legittima



La successione legittima si presenta come il punto di massimo ingresso della disciplina legale in materia successoria. Per alcuni si tratta di disciplina residuale, chiamata ad esplicarsi se e nella misura in cui manchi un'autonoma volontà testamentaria, per altri rappresenta la conferma della natura legale del fenomeno successorio nota1.

Risulta difficile un'approfondita analisi di questo complesso sistema di regole se non sciogliendo preventivamente il dubbio sopra indicato. Occorre anzitutto capire come la successione legittima si collochi all'interno del nostro sistema successorio. Una volta delineato ambito e forza applicativa potrà certamente aversi un quadro maggiormente chiaro dei principi che la governano.

Fondamentale punto di partenza è la considerazione degli artt. 456 e 457 cod. civ.. La prima norma stabilisce il tempo dell'apertura della successione, il momento in cui si ha il trapasso del patrimonio del soggetto defunto ad un nuovo soggetto che è l'erede, senza soluzione di continuità nota2.

Il I comma dell'art. 457 cod. civ. dispone che l'eredità si devolve per legge o per testamento.

Il nostro codice contempla pertanto due diversi modi in cui l'eredità può essere devoluta, due diverse strade attraverso cui l'ordinamento individua il soggetto destinato a succedere ad altro soggetto a causa di morte. Nel caso in cui l'individuazione sia stata operata dal de cuius si avrà la successione testamentaria, mentre nell'ipotesi in cui sia la legge a determinare chi è chiamato a succedere si avrà la successione legittima o intestata nota3 .

La delazione, peraltro, nel suo aspetto oggettivo rimane sempre e comunque un fenomeno determinato dall'evento morte e regolato dalla legge, rimettendosi al testatore solo la scelta del soggetto beneficiato e la misura della chiamata. Come osservato dagli interpreti, infatti, anche la stessa successione testamentaria, pur rappresentando la massima espressione e valorizzazione dell'autonomia negoziale, risulta, quanto a presupposti e modalità operative, fortemente incisa dalla disciplina legale. La funzione del negozio testamentario viene limitata, secondo tale prospettiva, alla designazione dei successori ed alla determinazione qualitativa e quantitativa delle loro attribuzioni, mentre per il resto la delazione ereditaria rimane un fenomeno essenzialmente regolato dalla legge. In altre parole si è osservato come tutti gli altri aspetti del fenomeno successorio (poteri del chiamato, modalità ed effetti dell'accettazione dell'eredità, l'eredità giacente, la trasmissione della delazione etc.) sono sottratti all'autonomia privata nota4 .




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Note

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Sulla successione legittima in generale cfr: AA.VV., Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994; Allara, La successione legittima, Torino, 1945; Azzariti-Iannacone, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, in Giur.sist.dir.civ. diretta da Bigiavi, Torino, 2000; Azzariti, voce Successione legittima, in Enc.Giur.Treccani; Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1941; Bianca, Diritto civile, Famiglia-Successioni, Milano, 2005; Calderone, Della successione legittima e dei legittimari, in Comm. c.c. Pem, Milano, 1976; Cannizzo, Successioni legittime e necessarie, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, vol. II, Torino, 2000; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano 2002; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, t.1, Napoli, 1959; Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979; Cattaneo, La vocazione legittima, in Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, vol.V, Torino, 2000; Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000; Pagliuca, Commento sub artt.565-586 c.c, in Cod.Civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di Perlingieri, Bologna-Roma, 1988; Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv.diretto da Iudica-Zatti, Milano, 1996; Santoro Passarelli, Appunti sulle successioni legittime, Roma, 1930; Scognamiglio, Successione dei figli legittimi e naturali, Padova, 1977; Tamburrino, voce Successione legittima, in Enc.Dir.; Trabucchi-Rasi-Caldogno, voce Successione legittima, in N.mo Dig.It., vol.XVIII, Torino, 1971; Trabucchi-Carreri, voce Successione legittima, in App. N.mo Dig.It., Torino, 1979; Zabban-Pellegrino-Delfini, Delle successioni, (art. 456-809), in Comm.cod.civ. Ipsoa, Milano, 1994.
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nota2

Così Cannizzo, Successione legittima e necessaria, cit., p.127.
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L'espressione " successione intestata " è stata contestata da chi vi ravvede l'affermazione di un richiamo troppo forte tra la successione legittima e la necessaria mancanza di una chiamata testamentaria. Il contrasto appare più evidente nei casi in cui vi sia una totale coincidenza tra il contenuto del testamento e le prescrizioni legali in materia di quote devolute ai successibili legittimi. In tali casi, come vedremo, per alcuni non potrà parlarsi di successione intestata in senso tecnico, in quanto un testamento valido indubitabilmente esiste, ma ciò non di meno si potrà parlare solo di successione legittima per l'affermata prevalenza della stessa.
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nota4

Cannizzo, Successioni testamentarie, Roma, 2004, p.4.
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Bibliografia

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  • SCOGNAMIGLIO, Successione dei figli legittimi e naturali, Padova, 1977
  • TAMBURRINO, Successione legittima, Enc.dir.
  • TRABUCCHI - RASI CALDOGNO, Successioni: successione legittima, Torino, N.sso Dig. it., XVIII, 1971
  • TRABUCCHI-CARRERI, Successione legittima, Torino, App. N.moDig.It., vol. XVIII, 1971
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