La successione legittima si presenta come il punto di massimo ingresso della disciplina legale in materia successoria. Per alcuni si tratta di
disciplina residuale, chiamata ad esplicarsi se e nella misura in cui manchi un'autonoma volontà testamentaria, per altri rappresenta la conferma
della natura legale del fenomeno successorio nota1.
Risulta difficile un'approfondita analisi di questo complesso sistema di regole se non sciogliendo preventivamente il dubbio sopra indicato. Occorre anzitutto capire come la successione legittima si collochi all'interno del nostro sistema successorio. Una volta delineato ambito e forza applicativa potrà certamente aversi un quadro maggiormente chiaro dei principi che la governano.
Fondamentale punto di partenza è la considerazione degli artt.
456 e
457 cod. civ.. La prima norma stabilisce il tempo dell'apertura della successione, il momento in cui si ha il trapasso del patrimonio del soggetto defunto ad un nuovo soggetto che è l'erede, senza soluzione di continuità
nota2.
Il I comma dell'art. 457 cod. civ. dispone che l'eredità si devolve per legge o per testamento.
Il nostro codice contempla pertanto due diversi modi in cui l'eredità può essere devoluta,
due diverse strade attraverso cui l'ordinamento individua il soggetto destinato a succedere ad altro soggetto a causa di morte. Nel caso in cui l'individuazione sia stata operata dal
de cuius si avrà la
successione testamentaria, mentre nell'ipotesi in cui sia la legge a determinare chi è chiamato a succedere si avrà la
successione legittima o intestata nota3 .
La delazione, peraltro, nel suo aspetto oggettivo rimane sempre e comunque un fenomeno determinato dall'evento morte e regolato dalla legge, rimettendosi al testatore
solo la scelta del soggetto beneficiato e la misura della chiamata. Come osservato dagli interpreti, infatti, anche la stessa successione testamentaria, pur rappresentando la massima espressione e valorizzazione dell'autonomia negoziale, risulta, quanto a presupposti e modalità operative, fortemente incisa dalla disciplina legale. La funzione del negozio testamentario viene limitata, secondo tale prospettiva, alla designazione dei successori ed alla determinazione qualitativa e quantitativa delle loro attribuzioni, mentre per il resto la delazione ereditaria rimane un fenomeno essenzialmente regolato dalla legge. In altre parole si è osservato come tutti gli altri aspetti del fenomeno successorio (poteri del chiamato, modalità ed effetti dell'accettazione dell'eredità, l'eredità giacente, la trasmissione della delazione etc.) sono sottratti all'autonomia privata
nota4 .
nota1
Note
nota1
Sulla successione legittima in generale cfr: AA.VV.,
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La successione legittima, Torino, 1945; Azzariti-Iannacone,
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Successione legittima, in Enc.Giur.Treccani; Barassi,
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Della successione legittima e dei legittimari, in Comm. c.c. Pem, Milano, 1976; Cannizzo,
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Successioni e donazioni, Milano 2002; Cariota Ferrara,
Le successioni per causa di morte. Parte generale, t.1, Napoli, 1959; Carraro,
La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979; Cattaneo,
La vocazione legittima, in Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, vol.V, Torino, 2000; Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000; Pagliuca,
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Successione dei figli legittimi e naturali, Padova, 1977; Tamburrino, voce
Successione legittima, in Enc.Dir.; Trabucchi-Rasi-Caldogno, voce
Successione legittima, in N.mo Dig.It., vol.XVIII, Torino, 1971; Trabucchi-Carreri, voce
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Delle successioni, (art. 456-809), in Comm.cod.civ. Ipsoa, Milano, 1994.
top1nota
nota2
Così Cannizzo, Successione legittima e necessaria, cit., p.127.
top2nota3
L'espressione "
successione intestata " è stata contestata da chi vi ravvede l'affermazione di un richiamo troppo forte tra la successione legittima e la necessaria mancanza di una chiamata testamentaria. Il contrasto appare più evidente nei casi in cui vi sia una totale coincidenza tra il contenuto del testamento e le prescrizioni legali in materia di quote devolute ai successibili legittimi. In tali casi, come vedremo, per alcuni non potrà parlarsi di successione intestata in senso tecnico, in quanto un testamento valido indubitabilmente esiste, ma ciò non di meno si potrà parlare solo di successione legittima per l'affermata prevalenza della stessa.
top3nota4
Cannizzo,
Successioni testamentarie, Roma, 2004, p.4.
top4Bibliografia
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