Il fondamento della successione legittima



Il fondamento della successione legittima viene tradizionalmente per lo più configurato come la risposta dell'ordinamento al bisogno di supplire alla mancata o incompleta espressione della volontà testamentaria da parte del de cuius, quale espressione del diritto di proprietà nella sua più forte accezione. In effetti la questione circa il fondamento della vocazione legale si è dimostrata assai dibattuta e molteplici sono stati i tentativi di inquadrare il fenomeno, talvolta ampliando e valorizzando il concetto di proprietà familiare, altre volte riportando la scelta compiuta solo quale espressione della massima valorizzazione della volontà del de cuius, al punto di immaginare le categorie dei successori legittimi quali ipotetici e presunti eredi, pur in mancanza di una espressa determinazione in tal senso.

Una premessa generalmente accolta è quella per cui, mentre il fondamento politico-istituzionale della successione mortis causa in genere sia da ritrovarsi nel diritto di proprietà come tutelato e massimamente valorizzato dall'art. 42 Cost. , l'interesse oggetto della tutela si atteggerebbe diversamente nella successione legittima ed in quella testamentaria . In quest'ultima l'interesse protetto sarebbe quello individuale del testatore a poter disporre dei propri beni per il momento successivo alla sua morte. Per la successione legittima ci si porrebbe da una prospettiva diversa, nella quale l'interesse del singolo viene mediato e si compenetra con l'esigenza in primis di tutela del gruppo familiare, in seconda istanza di protezione dell'intera collettività, ovviamente interessata a che il patrimonio del defunto possa trovare sempre una razionale collocazione.

Una teoria che si è affermata è quella che riconosce nella successione legittima l'applicazione della volontà presunta del testatore. Secondo tale impostazione, se questi avesse disposto delle proprie volontà per testamento, avrebbe verosimilmente, secondo una regola di interpretazione comune, desiderato istituire erede i soggetti a lui più vicini per legame di parentela o coniugio. In altre parole, la valutazione legale non fa altro che sovrapporsi ad una presumibile volontà del de cuius, essendo questa mancante, anche solo parzialmente nota1. Risulta fin troppo facile muovere critica a tale ricostruzione. Molti aspetti della successione ex lege sono infatti esattamente contrari a tale assunto, dimostrando forse proprio come la successione legittima sia destinata talvolta ad operare anche contro la volontà espressa dal testatore, come accade nei casi di testamento annullato per vizio di forma. A questa impostazione, di matrice fortemente individualistica, si oppone chi ha ravvisato il fondamento della successione legittima nel concetto di "comunione giuridica patrimoniale della famiglia", nell'idea cioè che il diritto di proprietà individuale quasi si attenui di fronte all'esigenza di tutelare e veder garantite le prerogative del gruppo familiare. Non saremmo di fronte quindi a presunzioni di alcun genere, ma ad un sistema di regole che, seppur derogabili dalla volontà individuale, rappresentano l'espressione di una forte connotazione dello stesso diritto di proprietà nel nostro ordinamento. Direttamente figlia della tradizione del diritto consuetudinario franco-germanico, la teoria in esame afferma che i beni del defunto non appartengono solo a lui, ma anche a quanti ebbero col defunto stesso comunanza di vita e di interessi. In realtà si è osservato come di comunione può parlarsi solo in senso approssimativo e pregiuridico, mancando nel nostro ordinamento qualunque riferimento a tale possibile comproprietà. Il relativo riferimento rimane solo un dato di carattere morale, una valutazione che non penetra nella valutazione giuridica del fenomeno nota2. Non si dubita infatti della possibilità, per il testatore, di disporre liberamente dei beni stessi, con l'unico limite del rispetto dei diritti dei legittimari. Tale esito sicuramente contrasterebbe fortemente con l'asserita rilevanza della pretesa comunione familiare. Si tratterebbe, in altre parole, di un diritto di altri pienamente disponibile da parte del testatore, una sorta di comunione rimessa alla valutazione e alla piena disponibilità di uno dei comunisti. Il che, ovviamente, non può essere. Il principio della comproprietà familiare, inteso in ultima analisi come limitazione alla possibilità di designare liberamente il proprio erede, in realtà è estraneo alla nostra tradizione giuridica ed al pensiero del legislatore che ha conservato la regola romana della priorità dell'erede testamentario, dando assoluto rilievo alla soggettività dell'attribuzione.

Altra tesi che ha conosciuto un discreto seguito in dottrina è quella che giustifica la disciplina sulla successione legittima alla luce di un presunto dovere etico che avrebbe il de cuius di provvedere, anche dopo la sua morte, alla tutela della propria famiglia nota3. Certamente un'istanza del genere è ben presente nel nostro ordinamento. Prova ne sono le forti limitazioni alla autonomia del testatore imposte dalla norme sulla tutela dei legittimari. In altre parole non si può dubitare che alla base del sistema successorio sia fortemente presente l'esigenza di tutelare il nucleo familiare, sia esso inteso in senso più ristretto (e quindi con un apparato di tutele assai incisive come nella successione necessaria), sia inteso come famiglia in senso ampio (al punto di ricomprendervi i parenti fino al sesto grado). Ciò allo scopo di garantire il mantenimento del patrimonio all'interno della famiglia di provenienza.

Alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma del diritto di famiglia con la Legge 29 maggio 1975, n. 151 , l'impostazione da ultimo riferita pare dotarsi di nuova spinta, emergendo in maniera sempre più evidente l'attenzione del legislatore verso un concetto di famiglia nucleare che ora vi comprende e tutela in modo forte anche il coniuge e i parenti naturali.Anche tale impostazione teorica peraltro si espone ad una critica. La tutela della famiglia non riesce a spiegare per quale motivo nell'ordine dei successibili sia compreso, anche se in ultima istanza, lo Stato. Evidentemente la tesi che oggi pare affermarsi come prevalente deve ritenersi parziale e limitata al fondamento della successione dei componenti della famiglia nota4.

In definitiva appare preferibile mediare tra tutte le istanze sopra rappresentate. Si può così ritenere che il fondamento della successione legittima sia, quantomeno approssimativamente, lo stesso di quella testamentaria. Si mira in entrambi i casi a fare in modo che il patrimonio del de cuius non rimanga mai senza un titolare. Di qui il particolare meccanismo messo a punto dal legislatore: in primis la concessione all'autonomia privata di indicare il destinatario della trasmissione del proprio patrimonio. Secondariamente, quando l'autonomia privata per qualunque motivo non funzioni o non sia in grado di esprimere tale volontà, è la legge che vi supplice, determinando i successibili. In altre parole, posto che è demandato alla legge assicurare che il patrimonio non rimanga senza titolare, è la legge stessa a determinare il nuovo titolare in base a specifiche esigenze ed interessi che comunque collegano il de cuius al successibile. Ciò vale per tutte le categorie di successibili, non escluso lo Stato che ha, in virtù del rapporto di cittadinanza, un preciso legame ed un indiscutibile interesse a che il patrimonio del de cuius non rimanga derelitto e trovi comunque una adeguata, anche se eccezionale, collocazione della titolarità pubblica nota5.

Proprio la preminenza della volontà del testatore, forte al punto di poter escludere determinate categorie di parenti anche assai prossimi, fa ritenere poco attendibile ogni presunta prevalenza della successione legale. Pare piuttosto che l'insieme di regole qui in esame siano la ricerca di un criterio ragionevole, in grado di supplire alla mancanza di una diversa determinazione da parte del testatore. Nella determinazione di questo criterio suppletivo è chiaro che abbiano giocato un ruolo fondamentale sia l'esigenza di veder riconosciuta una certa integrità economica al gruppo familiare, sia quella di legittimare quali eredi quei soggetti che, a causa del vincolo parentale, ragionevolmente avrebbero rappresentato la presumibile volontà del testatore.

E' dunque vero che il legislatore ha cercato di interpretare ed applicare una presunta volontà del testatore, ma solo al fine di individuare, per il tramite di una valutazione che è tutta legale, i soggetti cui devolvere il patrimonio in mancanza di una idonea volontà testamentaria. Più che della ricerca di una volontà presunta, sarebbe corretto indicare la ricerca di criteri di collegamento tra il successibile ed il de cuius, in modo da giustificare razionalmente non solo l'attribuzione patrimoniale, ma ancor prima la successione nella posizione complessiva di erede da parte di un soggetto che, differentemente, apparirebbe del tutto scollegato rispetto alla realtà cui viene così profondamente a saldarsi.

nota1

Note

nota1

Sul punto, si veda l'attenta ricostruzione storica e comparatistica di Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.11.
top1

nota

nota2

Così, Capozzi, Successioni e donazioni, Milano 2002, p.326.
top2

nota3

Tra gli altri si vedano Mengoni, op.cit., p.4; Bianca, Diritto civile, Famiglia-Successioni, Milano, 2005, p.542; Pagliuca, Commento sub artt.565-586 c.c, in Cod.Civ.annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di Perlingieri, Napoli-Bologna, 1991, p.190.
top3

nota4

Così Cannizzo, Successioni legittime e necessarie, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, vol. II, Torino, 2000, p.130.
top4

nota5

Cannizzo, op.cit., p.130.
top5

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile (Famiglia-Successioni), Milano, 2005
  • CANNIZZO, Successioni legittime e necessarie, Torino, Il diritto privato nella giurisprudenza , II, 2000
  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000
  • PAGLIUCA, Commento sub artt. 565-586 c.c., Bologna-Roma, Cod. civ. Perlingieri, 1988

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il fondamento della successione legittima"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti