Rendita vitalizia atipica e violazione del divieto di patti successori. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 14110 del 24 maggio 2021)

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 cod.civ. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione, che si confrontava con un'ipotesi atipica di pattuizione, potenzialmente confliggente con il divieto di cui all'art. 458 cod.civ., ribadisce il proprio consolidato orientamento (cfr. Cass. civile, sez. II 16 febbraio 1995 n. 1683) fondato su multipli parametri di indagine.
Nella fattispecie, confermando la decisione della Corte di merito, ha escluso la violazione del divieto dei patti successori in relazione alla pattuizione (portata da una scrittura privata) con cui il padre si era impegnato nei confronti dei figli a gestire, possibilmente incrementandone il valore, una collezione di opere d'arte. Il tutto con l'obbligo di non cederla nè diminuirne la consistenza. Il tutto a fronte della contestuale assunzione dell'obbligazione, da parte dei figli, di corrispondere al padre una rendita vitalizia.

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