Divieto dei patti successori e mandatum post mortem



Con la locuzione generica di mandato post mortem si allude a quel contratto che ha per oggetto il conferimento dell'incarico di provvedere all'esecuzione di una determinata operazione da parte del mandatario nell'interesse del mandante e in esito alla di lui morte. In questo senso la figura costituisce deroga, ammissibile, rispetto al principio secondo il quale il contratto di mandato si estingue con la morte (o la sopravvenuta incapacità) di una delle parti ai sensi dell'art.1722, n.4 , cod.civ.nota1. E' tuttavia chiaro che, per il tramite di una stipulazione del tipo in esame, sarebbe concretamente praticabile un'elusione del divieto dei patti successori (art.458 cod.civ. ). Si pensi al caso in cui Tizio dia incarico a Caio di trasferire a Sempronio, dopo la propria morte, l'appartamento in Roma, Via Appia n.10. In questa ipotesi si evidenzia un collegamento negoziale tra il mandato e la successiva attribuzione traslativa effettuata dal mandatario in favore di Sempronio, collegamento in forza del quale vengono in concreto perseguite finalità analoghe a quelle che sottostanno alla conclusione di un patto istitutivo.

Ecco perchè gli interpreti distinguono al riguardo tra mandato post mortem exequendum e mandato mortis causa in senso stretto. Nella prima ipotesi viene in considerazione un contratto di mandato la cui peculiarità consiste nel prevedere un incarico che il mandatario deve compiere successivamente alla morte del mandante. Occorre soltanto che non si tratti di attribuire beni mortis causa neppure in via indiretta. Qualche volta non è semplice il sindacato relativamente a tale aspetto. Si pensi alla nomina di un amministratore dei beni ereditari che corrisponda ad un interesse di quest'ultimo (Appello di Catania, 26/07/1954). Possono venire in esame anche disposizioni non aventi carattere patrimoniale come l'incarico di provvedere a pubblicare un'opera letteraria rimasta nel cassetto, alla cremazione della propria salma (Cass.Civ. Sez. I, 1584/69, Tribunale di Reggio Emilia del 2013 (12/09/2013)), ad eseguire la sepoltura in un certo modo e/o in un certo luogo (Cass. Civ. Sez.I, 12143/06 ). Diversamente opera il mandato mortis causa, come tale contrastante con il divieto dei patti successori. Si pensi all'esempio già fatto più sopra, vale a dire dell'incarico conferito al mandatario di trasferire un immobile, un cespite facente parte dell'asse ereditario ad un altro soggetto. E' chiaro come, per tale via, non si faccia altro se non attribuire a titolo di successione mortis causa, seppure in via mediata, beni appartenenti all'asse ereditario nota2. La pattuizione potrebbe risultare nella pratica assai più complessa, venendo ad assumere la colorazione della fiducia (art.627 cod.civ. ). Ne deriverebbe una notevole difficoltà di raggiungere la prova della finalità avuta di mira dal testatore. Cosa dire del caso di Tizio che, desiderando beneficiare Caia in maniera non trasparente, investa della proprietà (con un testamento, ma anche con un atto inter vivos) di un bene il fiduciario Mevio, contestualmente incaricandolo di provvedere, in esito alla propria morte, a trasferire a Caia il detto cespite? Appare evidente che, una volta che si riuscisse a dar conto compiutamente del collegamento tra i vari atti (quello in forza del quale Mevio è divenuto proprietario, il mandato conferito a costui, l'ulteriore trasferimento a Caia) non potrebbe non essere proclamata la nullità dell'intero procedimento ex art. 458 cod.civ. . Così è stata reputata invalida la complessa pattuizione in forza della quale un soggetto aveva depositato presso un'altra una determinata somma, attribuendo ad un terzo, che aveva preso parte all'atto, il diritto a pretenderne la restituzione dopo la propria morte (Cass. Civ. Sez. II, 8335/90 ).

Accanto a tali figure ne è stata distinta una terza. Si fa riferimento improprio al mandato unilaterale (evidenziando una contraddizione nei termini, dal momento che il mandato, quale contratto, non può non essere qualificato da una indispensabile bilateralità) ogniqualvolta il de cuius conferisce unilateralmente ad un soggetto il compito di porre in essere un'attività materiale o giuridica in esito alla propria morte nota3. A ben vedere l'unico elemento che accomuna la fattispecie al mandato è costituito dall'affidamento di un incarico. L'incaricato non può certo essere considerato vincolato a quella che, al più, potrebbe essere considerata una proposta. A ben vedere si può fare riferimento alle disposizioni atipiche, spesso non patrimoniali, veicolate nel testamento. Spesso si ha a che fare con il nodo della eterodeterminazione oggettiva o soggettiva dei lasciti ed allora il problema è quello della compatibilità di questa operazione con i limiti fissati dalla legge (cfr. gli artt. 630, 631 , 632 cod.civ.). Ammissibile sarà, ad esempio, l'incarico conferito al terzo in ordine alla predisposizione di progetto di divisione (cfr. art. 733, II comma, cod.civ. ).

Note

nota1

Diversamente da quanto affermato da Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980, p.545 si ritiene che il n.4 dell'art.1722 cod.civ. non costituisca norma imperativa: cfr. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p.618.
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nota2

Il criterio discretivo risulta perciò essere quello della individuazione dell'oggetto del mandato: qualora esso consista in una attribuzione patrimoniale si avrà mandato mortis causa, nullo in quanto elusivo del divieto dei patti successori, mentre laddove consista nel compimento di un'attività materiale si tratterà di un mandato post mortem exequendum, come tale valido (Nivarra, Del mandato e dell'incarico p.m., in Riv. it. scienze giuridiche, 1939, p.232).
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nota3

In questo senso Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.41.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • NIVARRA, Del mandato e dell'incarico p.m, Riv. it. scienze giur., 1939

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