Assicurazione sulla vita a favore del terzo



L'art. 1920 cod.civ. prevede la validità della stipulazione del contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, per effetto della quale il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La struttura della fattispecie corrisponde a quella del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 cod.civ. nota1. Come tale, essa può ben essere qualificata in chiave di donazione indiretta (Cass. Civ., Sez.III, 3263/2016).

Il II comma dell'art. 1920 cod.civ. prevede che la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione stesso (il quale sovente prevede un mero rinvio alla legge o al testamento, vale a dire agli eredi legittimi o testamentari: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4484/96. In tale eventualità va fatto rinvio per relationem ai soggetti ed alle quote previste dalla legge o dal testamento, con l'esclusione di una ripartizione in quote eguali: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 19210/2015), con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o anche per testamento, precisandosi che l'attribuzione testamentaria della somma assicurata a favore di una determinata persona equivale alla designazione nota2 . L'efficacia della designazione è espressamente fatta salva anche quando il beneficiario venga determinato solo genericamente.

Giova osservare che, nonostante il collegamento tra la morte dell'assicurato ed il beneficio per il terzo, costui non acquista il diritto jure successionis, bensì jure proprio (Tribunale di Perugia, 746 del 17 aprile 2015), in virtù cioè della stipulazione a suo favore operata in vita dall'assicurato: ne segue l'irrilevanza dell'eventuale accettazione o rinunzia all'eredità effettuata dal beneficiato stesso (Cass. Civ. Sez. I 4484/96 ) nota3. Ancora ne deriva che l'indennità corrisposta al beneficiario non possa essere considerata alla stregua di donazione indiretta in favore di costui, tale qualificazione piuttosto attagliandosi ai premi versati dall'assicurato durante la di lui vita (Cass. Civ. sez.II, 6531/06 ).

Particolarmente delicato è, evidentemente, l'apprezzamento della funzione dell'evento della morte. Infatti essa costituisce la condizione per l'insorgenza del diritto in favore del terzo e, contemporaneamente l'evento sul quale si focalizza la garanzia assicurativa. In buona sostanza il rischio della morte (un rischio a dire il vero relativo, dal momento che la morte è per ciascun soggetto una certezza, essendo incerto soltanto il momento della sua verificazione) è ciò che vale a connotare sia l'oggetto sia l'elemento causale del contratto di assicurazione sulla vita e questo non può rimanere senza conseguenze relativamente alla costruzione della fattispecie in considerazione. Non a caso, secondo un'opinionenota4, il contratto in esame configurerebbe un'ipotesi eccezionalmente consentita di patto successorio istitutivo (art. 458 cod.civ.).

La revoca del beneficio a favore del terzo è assoggettata ad una speciale disciplina, contenuta nell'art. 1921 cod.civ..

Quello che qui occorre rilevare è la particolare connessione tra la possibilità di una revoca contenuta in un testamento ed una contestuale nuova designazione del beneficiario: la cosa sottolinea ancora di più la controversa natura della stipulazione in oggetto. Giova comunque ribadire come anche tale nuova designazione, quand'anche contenuta in un negozio testamentario, non determina in capo al beneficiario l'insorgenza di un diritto jure sucessionis, permanendo l'acquisizione jure proprio. Tale natura giuridica non è senza conseguenze: come ha avuto modo di rilevare la Cassazione, che si è espressa sul tema a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 11421/2021) la designazione generica degli “eredi” come beneficiari (mancando una diversa ed inequivoca volontà del contraente) non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, bensì una quota uguale dell’indennizzo assicurativo. Venendo meno taluno dei beneficiari prima del contraente, la prestazione, deve inoltre essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

Note

nota1

Anche se in dottrina si è giustamente rilevato che la normativa specifica in tema di assicurazione prevede alcune deroghe rispetto alla disciplina generale dettata per il contratto a favore di terzo: in particolare l'acquisto del diritto in capo al terzo si acquista con la designazione e non con la stipulazione (Buttaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc.dir., p.649), con ciò escludendosi qualsiasi rilievo al consenso dell'assicuratore promittente. Si reputa inoltre che non sia richiesta la sussistenza di uno specifico interesse del terzo (Donati, Trattato di diritto delle assicurazioni private, Milano, 1954, p.102 e Salandra, Assicurazione (Artt.1882-1932), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p.393).
top1

nota2

Secondo l'interpretazione pressoché unanime, la designazione è atto unilaterale inter vivos, anche se contenuta in un testamento, e non recettizio (Castellano-Scarlatella, Le assicurazioni private, in Giur.sist.civ. e comm., Torino, 1981, p.790; Donati, op.cit., p.601), poiché per la sua efficacia è sufficiente la comunicazione all'assicuratore, mentre non influisce in alcun modo la conoscenza da parte del beneficiario (Salandra, op.cit., p.394).
top2

nota3

Così Majello, L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi, Napoli, 1962, p.176.
top3

nota4

De Giorgi, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976, p.31.
top4

Bibliografia

  • BUTTARO, Assicurazione sulla vita, Enc.dir., III, 1958
  • CASTELLANO, Le assicurazioni private, Torino, Giur.sist.civ.e comm., Bigiavi, 1981
  • DE GIORGI, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976
  • DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, II, 1954
  • MAJELLO, L’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi, Napoli, 1962
  • SALANDRA, Assicurazione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ.Scialoja-Branca, 1966

Prassi collegate

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Assicurazione sulla vita a favore del terzo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti