Pretermissione totale del legittimario, esercizio dell'azione di simulazione preordinata all'esperimento dell'azione di riduzione: non serve la preventiva accettazione beneficiata. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16635 del 3 luglio 2013)
Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione ab intestato, per aver il de cuius disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, comma I, c.c., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione.