La precedente accettazione dell'immobile nello stato in cui si trova preclude l'azione ex 1669 cod.civ. nei confronti del costruttore-venditore per i gravi difetti successivamente scoperti? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13223 dell’11 giugno 2014)
Deve escludersi il configurarsi di una preclusione della domanda risarcitoria in conseguenza della dichiarazione dell’acquirente di avere già riscontrato difetti in corso di costruzione e di accettare l’opera (nel suo complesso) laddove i vizi della costruzione nel suo complesso, tali da integrare la responsabilità ex art. 1669 c.c., sono risultati conoscibili solo con la relazione di un tecnico di parte: non è dunque rilevante che qualche singolo vizio dell’opera si fosse reso conoscibile anteriormente o che l’opera fosse stata accettata nello stato di fatto e di diritto, rilevando invece la consapevolezza, acquisita nel termini per l’esercizio dell’azione ex art. 1669 c.c., dei gravi difetti della costruzione nel suo complesso e tali da incidere in misura significativa sulla fruibilità della stessa.