La prova liberatoria dell'assenza di difetti di manutenzione o di vizi di costruzione (responsabilità per rovina di edificio)
La presunzione di responsabilità del proprietario di cui all'art. 2053 cod. civ. può essere vinta unicamente dalla prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Secondo la giurisprudenza ciò implica in concreto la prova del caso fortuito, della forza maggiore ovvero di altri fatti, posti in essere da un terzo o dallo stesso danneggiato, i quali assurgano, nella causazione dell'evento dannoso, a fatti estranei alla sfera d'azione del proprietario dell'immobile e che abbiano, quindi, un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) di lui (Cass. Civ. Sez. III,
4697/84 ). In conseguenza di ciò è stato escluso che tali fatti siano ravvisabili nell'attività svolta da altro soggetto per incarico del proprietario.
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