L'attribuzione di un diritto di vendita a prezzo predeterminato a termine di titoli azionari (c.d. opzione "put") non viola il divieto di patto leonino. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 17498 del 4 luglio 2018)

È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'opzione "put" è uno strumento finanziario ben noto nella tecnica dei mercati. Comprare una "put" equivale ad assicurarsi il diritto di vendere ad un prezzo predeterminato uno specifico strumento (azioni, obbligazioni, valute) alla scadenza di un lasso temporale predeterminato. L'opzione contraria è la "call" la quale, all'inverso, garantisce l'acquisto a termine di uno strumento finanziario ad un prezzo prefissato. La validità di siffatte negoziazioni è pacifica e scontata, corrispondendo alla prassi quotidiana dei mercati azionari, obbligazionari, valutari. Il tema affrontato non è nuovo: la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunziarsi nel senso della non contrarietà al divieto di cui all'art. 2265 cod.civ. (cfr. Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Imprese, 9301 del 6 agosto 2015). Ciò premesso, nel caso di specie veniva in considerazione l'accordo concluso tra due soci di una società per azioni. In forza di tale patto, uno dei soci attribuiva all'altro, nell'ambito di pattuizioni parasociali, il diritto di vendere ad una certa data i propri titoli ad un prezzo pari a quello versato, maggiorato degli interessi e dei versamenti effettuati a titolo di finanziamento.
La "put" non risulta contrastante con il divieto del patto leonino, sia perché non esiste nell'ordinamento un principio di parità e di eguaglianza tra gli azionisti (che in ipotesi sarebbe rinnegato anche dalla possibilità legale di attribuire partecipazioni sociali in misura divergente rispetto al valore dei conferimenti), ma anche perché il patto in considerazione non coinvolge la compagine sociale, rimanendo confinato nell'ambito delle pattuizioni "esterne".

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