Diritti patrimoniali del socio (società a base personale)
Al socio della società semplice spetta anzitutto il diritto a percepire gli utili maturati (art.
2262 cod. civ. ). I criteri di ripartizione (art.
2263 cod. civ. ) dei guadagni e delle perdite (anche determinati da un terzo: art.
2264 cod. civ. ) e gli eventuali limiti convenzionali (art.
2265 cod. civ. ) saranno considerati nel corso della disamina che segue.
Analogamente è a dirsi per i diritti di carattere patrimoniale spettanti al socio in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale (art.
2289 cod. civ. ) o, all'esito della liquidazione, dell'intera società (artt.
2281 e ss. cod. civ.).
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