Riparto finale di liquidazione




Una volta che le passività sociali siano state estinte è finalmente possibile per il liquidatore effettuare il riparto delle attività rimaste nel patrimonio della società. A questo scopo sono dettate le norme di cui agli artt. 2281 , 2282 e 2283 cod. civ..

La prima assume in considerazione l'ipotesi in cui taluno di soci avesse conferito beni in semplice godimento, la seconda si occupa del riparto dell'attivo, l'ultima dell'eventualità in cui detto riparto intervenga mediante assegnazione di beni in natura. Rimane inoltre da esaminare la posizione del socio d'opera, priva di una disciplina legale.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Riparto finale di liquidazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti