Inammissibilità della prova testimoniale ai fini dell’accertamento della lesione della legittima posta in essere dal de cuius. (Cass. Civ., Sez. II, n. 14473 del 30 giugno 2011).
L’erede non può provare per testi la violazione della legittima attuata dal de cuius con la simulazione di una vendita immobiliare che è in realtà una donazione. Infatti, il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione.