Forma ad substantiam della vendita immobiliare: la volontà di concludere il contratto non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19488 del 16 settembre 2014)
Ai fini della configurabilità dell’atto scritto richiesto ad substantiam per la validità di una compravendita immobiliare, occorre che in esso risulti inequivocabilmente la manifestazione specifica della volontà di concludere il suddetto contratto. Ne consegue che non è possibile ricorrere ad elementi esterni all’atto scritto per accertare l’esistenza di tale volontà, quale ad esempio una dichiarazione in libero interrogatorio cui è stata attribuita valenza confessoria decisiva in ordine alla avvenuta stipulazione della compravendita in oggetto, dovendosi osservare che l’atto scritto costituisce lo strumento necessario e insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva del negozio e che la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell’altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto, né come prova del medesimo, quand’anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto.