Cass. Civ., Sez. II, n. 27399/2009. Sulla natura recettizia della ratifica.

l negozio compiuto dal "falsus procurator" non è invalido, ma soltanto "in itinere", ovvero a formazione successiva, sicché il "dominus" può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi. La ratifica è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve rispettare la forma prescritta per il contratto concluso dal "falsus procurator", ed ha carattere ricettizio, richiedendo, per produrre effetto, la notifica o la comunicazione all'altro contraente.

Commento

(di Daniele Minussi) Ribadita la natura recettizia, retroattiva della ratifica nonchè l'esistenza di un necessario collegamento formale di secondo grado rispetto all'atto al quale essa è intresa a conferire efficacia.

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