Ricostituzione della comunione legale



La separazione personale intervenuta tra coniugi determina il venir meno della comunione legale tra i medesimi, con la conseguenza che gli acquisti effettuati da ciascuno di essi a far tempo dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (ovvero dall'omologazione degli accordi consensuali) dovranno essere considerati personali.

Cosa riferire dell'ipotesi in cui detti coniugi successivamente si riconcilino (artt. 154 e 157 cod.civ.)? A questo proposito è stato deciso che la comunione legale che sia venuta meno a causa della separazione personale dei coniugi si ricostituisce in esito alla riconciliazione dei medesimi, quand'anche intervenuta semplicemente in fatto (Cass.Civ. Sez.I, 11418/98 ) nota1. Ne deriva che, da tale momento, cioè dall'intervenuta riconciliazione (il cui accertamento implica un'indagine di fatto afferente alla restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi che spetta esclusivamente al giudice di merito: Cass.Civ. Sez.I, 3744/01 ) gli acquisti effettuati anche da uno soltanto dei coniugi viene imputato alla ricostituita comunione. Comunque i beni che fossero stati acquistati dopo la separazione e prima della riconciliazione rimangono personali di ciascuno dei coniugi (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 6820/2021).

Va osservato al riguardo come l'art. 69 del D.P.R. n. 396 del 2000 prescriva, ai fini dell'opponibilità, che i coniugi dichiarino la loro riconciliazione in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio, consegnando poi l'atto all'ufficiale di stato civile, facendone richiesta di annotazione nell'atto di matrimonio. L'ufficiale dunque procederà ad eseguire l'annotazione e la successiva iscrizione nell'archivio informatico di cui all'art. 10 del D.P.R. citato.

Non v'è chi non veda come, per l'innanzi, facendo difetto qualsiasi strumento pubblicitario relativo alle vicende successive alla separazione personale onde poter riconoscere se i coniugi si fossero tra loro riconciliati, insorgessero notevoli difficoltà per accertare il regime patrimoniale dei soggetti legalmente separati, ma ancora avvinti dal vincolo matrimoniale. Così se Tizia, legalmente separata, si fosse recata dal notaio per acquistare un appartamento sarebbe occorso quantomeno che quest'ultimo avesse condotto una sommaria indagine intesa a sincerarsi che l'acquisto non debba essere imputato alla (rinata) comunione legale. In ogni caso va osservato come ben sia possibile che, ancor oggi la conciliazione non sia fatta constare per il tramite del perfezionamento del predetto atto da sottoporre a pubblicità nel riferito modo, di talchè è ben possibile incorrere in situazioni oggettivamente decettive.

Le cose si complicano maggiormente se si riflette sulla possibilità di un'eventuale impugnativa ex art.184 cod.civ. dell'altro coniuge in sede di alienazione di quanto acquistato in precedenza e riconducibile alla comunione per effetto della intervenuta riconciliazione. Si pensi al caso di Mevio marito di Filana, legalmente separato, che, dopo essersi riconciliato con la moglie si sia recato dal notaio per acquistare un appartamento esibendo un estratto dell'atto di matrimonio dal quale risulta semplicemente la separazione personale. Successivamente, nuovamente incrinatosi il rapporto, Mevio vende ad un terzo quanto precedentemente acquistato. La moglie avrà la possibilità di impugnare nel termine annuale detta alienazione, sulla scorta dell'appartenenza del bene alla comunione legale. Per questi motivi in giurisprudenza si è successivamente fatta strada la distinzione tra effetti interni ed effetti esterni della ricostituzione della comunione legale conseguente alla riconciliazione. Essa non può, per l'appunto in difetto di sistemi pubblicitari (nel tempo precedente l'entrata in vigore del DPR 396/2000), essere opposta al terzo in buona fede che abbia acquistato a titolo oneroso un immobile dal coniuge che risultava unico ed esclusivo del medesimo, benché lo avesse acquistato successivamente alla riconciliazione (Cass.Civ. Sez.I, 18619/03 ).

Note

nota1

Non basta al riguardo la constatazione della mera coabitazione, occorrendo che si sia verificata una situazione di completo e (tendenzialmente) definitivo ripristino della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez.I, 12314/07).
top1

Prassi collegate

  • Quesito n. 682-2015/C, Convenzione matrimoniale di separazione dei beni
  • Separazione personale tra i coniugi. Riconciliazione e regime patrimoniale della famiglia: osservazioni in margine al D.P.R. n. 396/2000

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Ricostituzione della comunione legale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti