Società semplice. Clausola compromissoria inserita nello statuto successivamente alla comunicazione del recesso del socio. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 21036 dell’11 settembre 2017)

Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota e non sono opponibili a lui le successive vicende societarie.
La circostanza, dunque, che per effetto della comunicazione di recesso il rapporto sociale tra il socio e la società si sciolga hinc et inde e che si caduchi perciò a far tempo dalla sua conoscenza da parte della società ogni vincolo nascente dal rapporto pregresso, con eccezione dei soli rapporti obbligatori sorti fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento, rende inopponibili al recedente tutte le successive vicende che dovessero interessare la società, sicché sono conseguentemente irrilevanti nei suoi confronti, tra l'altro, i mutamenti che abbiano ad oggetto il suo assetto organizzativo e, segnatamente, il fatto che la società originariamente di persone si trasformi, come nella specie è avvenuto, in una società di capitali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una volta che il recesso del socio sia stato comunicato alla società, esso acquista efficacia immediata. Me segue la perdita della qualità di socio e la susseguente perdita di rilevanza delle vicende societarie sopravvenute, tra le quali la modificazione della clausola dei patti sociali che avesse a trasformare il tipo sociale ovvero introdurre o modificare la clausola compromissoria.

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