Recesso convenzionale del socio




E' possibile che i soci di una società a base personale introducano nei patti sociali cause di recesso ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla legge (art. 2285 cod. civ. ). Tali cause, come è evidente, dovranno sostanziarsi in ipotesi aventi presupposti ulteriori rispetto a quelli indicati nella norma da ultimo citata, diversamente costituendo mere precisazioni della stessa nota1. Si pensi all'esplicitazione di condotte integranti giusta causa di recesso. L'elencazione delle stesse varrebbe a tipizzare alcuni comportamenti, ma non precluderebbe la possibilità di ravvisarne di ulteriori, parimenti riconducibili alla causa di recesso legalmente prevista. Potranno invece venire in considerazione casi quali l'impossibilità o la sopravvenuta grave difficoltà da parte del socio d'opera di prestare la propria attività nella società.
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Note

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Differente è il caso in cui venga disciplinato il recesso ingiustificato di uno dei soci. Prescindendo dall'osservazione in base alla quale l'esercizio del diritto di recedere dalla società non supportato da idonea causa (legale o convenzionale) dovrebbe palesarsi privo di efficacia, è stato deciso nel senso dell'invalidità (per contrarietà al patto leonino di cui all'art. 2265 cod. civ. ) della clausola con la quale era stata prevista la possibilità di un recesso anche immotivato, ad libitum, fermo restando che in tale ultima eventualità il socio recedente avrebbe perduto ogni diritto ad ottenere la liquidazione della quota spettantegli (Tribunale di Milano, 22/10/1990 ). top1

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