Vendita sotto condizione risolutiva del mancato pagamento del prezzo

Repertorio N. Raccolta N.
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE RISOLUTIVA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno
il giorno
del mese di
In Lecco, nel mio studio notarile in Via Balicco n.61.
Innanzi a me dottor Daniele Minussi, Notaio residente in Lecco, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,
sono personalmente comparsi i signori:
-AAA
-BBB

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto segue
PREMESSO:
eventuali premesse
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto
ARTICOLO 1
La Società "AAA", come sopra rappresentata, cede e vende al Signor BBB che correlativamente accetta ed acquista il diritto di piena proprietà relativamente ai seguenti beni immobili:
in Comune di CANTU' (CO)
Sezione Censuaria di Cantù
nel fabbricato residenziale denominato "CONDOMINIO G.GALILEI" sito alla Via Galileo Galilei n.10, le seguenti unità immobiliari:
  • appartamento posto al piano terra composto da soggiorno, cucina, disimpegni, due camere, due bagni e due portici, con annessa area strettamente pertinenziale.
L'unità immobiliare sopra descritta risulta censita nel Catasto dei Fabbricati come segue:
  • Sezione CAN - Foglio 17 - mappale


Coerenze in un sol corpo: mappali 5332, 22649, 22648, 22651, 21988, 7608/c, 7608/b, 22972 del Catasto Terreni, bene comune non censibile di cui al mappale 22973 subalterno 2 e unità immobiliare di cui al mappale 22973 subalterno 17.
  • box auto posto al piano interrato, censito nel Catasto dei Fabbricati come segue:
  • Sezione CAN - Foglio 17 - mappale

Coerenze: bene comune non censibile di cui al mappale 22973 subalterno 1, terrapieno per due lati e box auto di cui al mappale 22973 subalterno 12.
  • box auto posto al piano interrato, censito nel Catasto dei Fabbricati come segue:
  • Sezione CAN - Foglio 17 - mappale

Coerenze: bene comune non censibile di cui al mappale 22973 subalterno 1, box auto di cui al mappale 22973 subalterno 11, terrapieno e box auto di cui al mappale 22973 subalterno 13.
L'accesso sia carraio che pedonale si ha dalla Via G.Galilei; mentre solo l'accesso pedonale si ha dalla Via G. Da Fossano.
Beni comuni non censibili:

A migliore identificazione delle unità immobiliari in oggetto, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" - "B" e "C", debitamente firmate dalle parti e da me Notaio, fotocopie delle planimetrie catastali.
ARTICOLO 2
Il presente bene è pervenuto alla società alienante in forza dell'atto di permuta di cosa presente contro cosa futura in data 8 aprile 2004 Repertorio n. 124.579/14.365 a mio rogito, registrato a Cantù in data 22 aprile 2004 al n. 188 Serie 1V e trascritto all'Agenzia del Territorio di Como in data 23 aprile 2004 ai n.ri 14227/7503; atto a cui le parti dichiarano di fare pieno ed espresso riferimento in ogni sua clausola contenuta o richiamata.
ARTICOLO 3
Il prezzo della vendita è stato convenuto in complessivi Euro

oltre I.V.A, di cui Euro

per il box al mappale

somma che la parte acquirente si impegna a versare alla Società alienante entro e non oltre la data del
termine essenziale, anche ai fini dell’evento condizionale di cui all’art.10 che segue.
La Società alienante, a mezzo della propria legale rappresentante, rinunzia ad ogni diritto di ipoteca legale con esonero del Signor Conservatore dei Registri Immobiliari competente da responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 4
La presente alienazione è fatta a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, con ogni accessione, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva inerente e con la quota proporzionale sulle parti del complesso immobiliare di cui è parte quanto in oggetto che sono da intendersi di proprietà condominiale ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile; il tutto in base alle quote millesimali meglio indicate nella "TABELLA MILLESIMALE" che trovasi allegata al "Regolamento di Condominio" di cui infra.
ARTICOLO 5
I rapporti tra i condomini e la gestione amministrativa relativamente al complesso di cui fanno parte le unità in oggetto saranno disciplinati dal "REGOLAMENTO DI CONDOMINIO" che trovasi allegato sub "E" a mio precedente atto in data 14 dicembre 2005 Repertorio n.
registrato a Lecco in data
al n.
Serie 1 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Como in data

ARTICOLO 6
Il possesso di fatto e di diritto viene assunto da oggi dalla parte a favore della quale viene operato il trasferimento dei beni oggetto del presente atto e da oggi, pertanto, profitti ed oneri sono a suo esclusivo vantaggio e carico; la materiale detenzione di quanto oggetto del presente atto avverrà entro la data del
ARTICOLO 7
Garantisce la società alienante, come sopra rappresentata, la libertà di quanto alienato da oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali ad eccezione dell'ipoteca iscritta all'Agenzia del Territorio di Como in data 15 giugno 2004 ai nn. 21072/3901, a favore del "Banco di Brescia San Paolo Cab S.p.A." con sede in Brescia.
In relazione a detta formalità si precisa che:
  • con atto a mio rogito in data 15 dicembre 2005 Repertorio n.132.735/17.729 registrato a Lecco in data 21 dicembre 2005 al n. 4289 Serie 1 in corso di annotamento, detta ipoteca è stata frazionata;
  • l'unità immobiliare di cui al mappale
è stata liberata in forza dell'atto di svincolo ipotecario a mio rogito in data 22 dicembre 2005 Repertorio n.132.835/17.811, registrato a Lecco in data 30 dicembre 2005 al n.4504 Serie 1 - in corso di annotamento;
  • le unità immobiliari di cui al mappale
verranno liberate e stralciate dalla predetta iscrizione ipotecaria all’esito dell’intervenuto pagamento del prezzo portato dal presente atto, con l'obbligo della Società alienante di provvedere, decorso il termine di cui all'articolo 10 (dieci) che segue, nel più breve tempo possibile al relativo svincolo a proprie cure e spese, sollevando la parte acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Si precisa altresì che i beni comuni non censibili sono stati liberati:
- dalla sopra citata ipoteca in forza dell'atto di svincolo a mio rogito in data 15 dicembre 2005 Repertorio n. 132.735/17.729, registrato a Lecco in data 21 dicembre 2005 n. 4289 Serie 1 in corso di annotamento;
- dall'ipoteca iscritta all'Agenzia del Territorio di Como in data 22 dicembre 2003 ai nn. 39768/7990, come in premessa citata, in forza dell'atto a mio rogito in data 15 dicembre 2005 Repertorio n.132.734/17.728, registrato a Lecco in data 21 dicembre 2005 n. 4288 Serie 1 in corso di annotamento.
A tal fine si precisa che le ispezioni ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Como, sono aggiornate alla data del
  • ***
La parte acquirente si dichiara edotta del contenuto dell'"Atto d'obbligo unilaterale per l'assunzione dei vincoli di densità e di destinazione d'uso degli immobili fissati dal Regolamento Edilizio, norme tecniche di attuazione ed annesso Piano Regolatore Generale", da me Notaio autenticato nella sottoscrizione in data 9 settembre 2004 Repertorio n. 128.436, meglio in premessa citato.
ARTICOLO 8
REGOLARITA' URBANISTICA
Ai sensi dell'abrogato art.17 della legge 47/1985 nonchè dell'art.46 del T.U. 2001 n.380, la legale rappresentante della società alienante, assumendone la relativa responsabilità, a me notaio
DICHIARA:
a) che il complesso residenziale di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto è stato edificato in forza delle seguenti richieste, tutte presentate al Comune di Cantù e precisamente:
  • domanda di Permesso di costruire in data 27 gennaio 2004 Pratica Edilizia n.22/04;
  • Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) del 30 aprile 2004 Pratica Edilizia n.187/04 - per nuova costruzione;
  • Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data 23 novembre 2004 - Pratica Edilizia n.187/2004 - per recupero sottotetto ai fini abitativi L.R. 15/96 e L.R. 22/99;
  • Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in data 18 novembre 2005 - per opere in variante;
- che in data 21 dicembre 2005 è avvenuta l'ultimazione dei lavori;
b) che dette richieste non sono state annullate, non sono decadute o comunque divenute inefficaci;
c) che il medesimo immobile è pienamente conforme alle citate richieste ed alle norme urbanistiche vigenti;
d) che, sempre, relativamente all'immobile oggetto del presente atto, non vennero irrogate sanzioni pecuniarie ai sensi della vigente normativa urbanistica nonchè di quella pregressa;
e) che in relazione al complesso immobiliare in oggetto, la Società alienante si obbliga ad ottenere dal Comune di Cantù il rilascio della relativa licenza d'uso ed a svolgere a proprie cura e spese tutte le necessarie operazioni tecniche ed amministrative, esonerando la parte acquirente da ogni responsabilità al riguardo.
Dichiara infine la legale rappresentante della società alienante che, relativamente all'immobile oggetto del presente atto, non è stato emesso alcun provvedimento sanzionatorio di cui alla vigente normativa urbanistica nonchè di quella pregressa.
ARTICOLO 9
Ai sensi dell'art.30 del T.U. in materia di edilizia 2001 n.380, la legale rappresentante della società alienante
DICHIARA
che l'area circostante il fabbricato in oggetto ha natura urbana, strettamente pertinenziale rispetto ai medesimi e superficie inferiore a mq. 5.000 (cinquemila), omettendosi pertanto l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativo alla stessa.
ARTICOLO 10
CLAUSOLA ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ARTICOLO 11
Gli effetti del presente atto devono intendersi assoggettati alla condizione risolutiva il cui evento consiste nel mancato pagamento del prezzo pattuito entro il termine del giorno
Trascorso detto termine, pertanto, qualora la parte acquirente, a titolo di prezzo, non abbia ottemperato al versamento delle somme convenute verrà sancita la totale inefficacia del trasferimento degli immobili de quibus, che torneranno di piena e libera proprietà e disponibilità della società alienante.
Nella detta ipotesi di avveramento della condizione ogni spesa legalmente sostenuta per il presente atto sarà rimborsata alla società alienante dalla parte acquirente che si assume espressamente il relativo onere.
ARTICOLO 12
Ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 151:
- il signor BBB dichiara di essere di stato libero;

ARTICOLO 13
Il presente atto è soggetto all'imposta fissa di Registro di Trascrizione e Voltura ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, poichè sconta l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), come dichiara la legale rappresentante della società alienante.
Le parti contraenti chiedono a tal proposito che a questa compravendita - limitatamente alle unità immobiliari di cui al mappale

- vengano applicate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n.131) nonchè di cui alle vigenti disposizioni in materia di IVA.
- In relazione a quanto sopra la parte acquirente dichiara:
- di aver la propria residenza nel Comune di Cantù (CO), ove è ubicato il bene acquistato;
- che la porzione immobiliare in contratto non ha le caratteristiche di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, (pubblicato su G.U. del 27 agosto 1969);
- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile acquistato;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione da essa parte acquirente acquistata con le agevolazioni di cui all'articolo 3 comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n.549 ovvero di cui all'articolo 1 della Legge 22 aprile 1982 n. 168, dall'articolo 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, nonchè di quelle previste dall'articolo 3 comma 2 della Legge 31 dicembre 1991 n. 415, dall'articolo 5 comma 2 del D.L. 21 gennaio 1992 n. 14, di quelle previste dal D.L. 20 marzo 1992 n. 237, di quelle previste dal D.L. 20 maggio 1992 n. 293, di quelle previste dal numero 2 dell'articolo 2 del D.L. del 24 luglio 1992 n. 348, di quelle previste dal D.L. 24 settembre 1992 n. 388, di quelle previste dal D.L. 24 novembre 1992 n. 455, all'articolo 1, comma 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n.16 convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993 n.75 e dall'articolo 16 del D.L. 22 maggio 1993 n.155 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993 n.243 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 14
Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto vengono assunte dalla parte acquirente.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura, essendone stato in precedenza dispensato per quanto attiene ai ben conosciuti allegati ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo, in quanto conforme alla volontà espressami.
Lo stesso consta di dieci fogli scritti da mia fiduciaria sotto la mia direzione mediante mezzo elettronico e per poca parte manoscritto da me Notaio per nove pagine intere e fin qui della decima.

Documenti collegati

Pagamento del prezzo dedotto in condizione sospensiva o risolutiva

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