Tribunale di Bologna del 1994 (12/03/1994)


Il contratto di trasporto di cose, nell' ipotesi in cui il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto a favore di terzo, ma ai sensi degli artt. 1689 e 1692 cod.civ., il destinatario è tenuto comunque al pagamento nei confronti del vettore a prescindere dalla sua accettazione di tale obbligazione.

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