Tribunale di Bologna del 2005 numero 620 (07/03/2005)


Nell'ipotesi di donazione di una somma di denaro cui faccia seguito l'acquisto di un immobile da parte del beneficiario, occorre distinguere l'ipotesi in cui tale somma venga utilizzata da quest'ultimo in virtù di una propria autonoma determinazione da quella in cui il donante fornisca il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile e questo sia l'unico specifico fine, se pur mediato, della donazione perché ove il denaro venga dato a quel precipuo scopo il collegamento tra l'elargizione della somma da parte del disponente e l'acquisto del bene da parte del. beneficiario porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dello stesso immobile e non di una donazione del denaro impiegato per il suo acquisto. Né la donazione indiretta di un immobile deve articolarsi in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all'alienante, presenza alla stipula, sottoscrizione di un contratto preliminare in nome proprio) essendo necessario, ma anche sufficiente, che sia provato il collegamento tra l'elargizione del denaro e l'acquisto e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto stesso.

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