Tribunale di Bologna del 1994 (05/02/1994)


E' proponibile la domanda dell'amministratore di società in nome collettivo revocato ex art. 2259, codice civile, diretta ad ottenere in via cautelare la reintegrazione nelle sue funzioni. E' necessaria la ricorrenza di una giusta causa per la revoca dell'amministratore di società in nome collettivo che sia tale in quanto socio, e cioè per la combinazione della volontà negoziale e di un effetto legale del contratto ex art. 2257, cod.civ. Non può essere ordinata in via cautelare la reintegrazione nelle sue funzioni dell'amministratore di società in nome collettivo revocato per giusta causa, ove non risulti provato il fumus boni iuris ed anzi appaia, ad una sommaria delibazione, giustificata la decisione di revoca.

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