Tribunale di Bologna del 2005 numero 347 (01/02/2005)


Il vincolo di destinazione del fondo patrimoniale viene meno solamente nelle ipotesi previste tassativamente dall'art. 171 c.c. di annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in presenza di figli minori il fondo dura sino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Pertanto deve ritenersi di dubbia validità l'alienazione degli unici beni costituenti il fondo patrimoniale in difetto di autorizzazione del giudice e di conseguenza deve ritenersi non priva di rilevanza la domanda di revocatoria proposta.

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