Tribunale di Bologna, sez. I del 2018 numero 2769 (31/10/2018)



L’amministratore di sostegno non può chiedere l’interdizione dell’assistito solo per disporre della successione di quest’ultimo attraverso l’istituto della sostituzione fedecommissaria. La misura di tutela più “restrittiva”, infatti, deve essere applicata solo se necessaria. Il giudice tutelare, peraltro, ha facoltà di estendere alcuni effetti dell’interdizione o inabilitazione al beneficiario dell’amministrazione di sostegno su specifica e motivata istanza di parte.

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