Tribunale di Bologna del 2000 (14/06/2000)


La dichiarazione che il consumatore renda in calce alle clausole abusive circa la loro preventiva negoziazione con il professionista, se espressa nell'ambito delle contrattazioni di massa, non è sufficiente a dimostrare che sia realmente intercorsa fra le parti una trattativa idonea a vincere la presunzione di vessatorietà di cui all'articolo 1469 ter comma 4 cod.civ.L'articolo 1469 bis comma 3 n. 19 cod.civ., deve essere interpretato conformemente al diritto comunitario, in modo che ad esso venga assicurato il più ampio raggio di efficacia. Deve quindi ritenersi che tale previsione normativa ha introdotto nelle controversie che oppongono consumatore e professionista un foro esclusivo del consumatore al quale solo il consumatore può derogare. Resta peraltro precluso al giudice un autonomo rilievo della propria incompetenza a mente dell'articolo 38, comma 1, cod.proc.civ..

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