Tribunale di Bologna del 2005 numero 1664 (28/06/2005)


La solidarietà non opera di regola dal lato attivo (ossia ex parte creditorum), dovendosi in tali casi, di volta in volta, avere riguardo alla legge o alla specifica pattuizione (preesistente alla richiesta di adempimento), non essendo sufficiente l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni da cui dovrà risultare. sia pure con formule non sacramentali.

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