Tribunale di Bologna del 1994 (26/09/1994)


Il creditore di una società in nome collettivo può rivalersi sui beni del singolo socio senza che sia necessario l'infruttuoso esperimento del beneficium excussionis, qualora il patrimonio sociale, parte del quale risulta gravata da un'ipoteca per debito sociale, sia incapace di soddisfare le pretese creditorie vantate nei confronti della società.

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