Tribunale di Bologna del 2001 (19/06/2001)


Il meccanismo di sostituzione del tasso usurario con quello previsto dal c.d. tasso soglia di cui alle rilevazioni trimestrali previste dall'art.2 della legge 108/1996 si applica anche agli interessi moratori.L'art.1 comma 1 l. 28 febbraio 2001, n.24 che ha convertito con modificazioni il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 cod.pen. e dell'art.1815 comma 2 cod.civ., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, non contiene una disciplina transitoria e non impedisce l'applicazione del meccanismo di sostituzione legale dei tassi usurari con il tasso soglia ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, limitandosi a confermare l'interpretazione che esclude la possibilità di irrogare la sanzione civilistica della nullità in caso si usurarietà sopravvenuta.

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