Tribunale di Bologna del 2001 (24/04/2001)


L'art. 6 l. n. 312 del 1980 ha innovato sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello processuale la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti a terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni, da un lato limitando detta responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, con esclusione di ogni presunzione di "culpa in vigilando", dall'altro prevedendo la sostituzione dell'Amministrazione al pubblico funzionario, quale soggetto passivo dell'azione di danno, con esclusione dell'azione diretta verso quest'ultimo, come previsto dalla precedente legislazione, salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione che abbia risarcito al terzo il danno prodotto dal dipendente.Non sussiste alcuna responsabilità dei genitori per l'illecito del figlio minore, nel caso in cui le circostanze con le quali si è verificato il fatto non facciano evincere una inadeguatezza nell'educazione impartita.

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