Tribunale di Bologna del 2000 (28/04/2000)


Gli effetti dell'atto istitutivo di "Trust" che realizza una cessione di beni dal disponente al "trustee", rientrano fra quelli di cui agli articoli 2643, n.1 e 2645 codice civile poichè il "trustee" diventa un proprietario, seppur qualificato, dei beni in "Trust". Si applica inoltre la Convenzione dell'Aja ai "Trusts" interni la cui eventuale non riconoscibilità da parte dei giudici del foro dipenderà esclusivamente dalla contrarietà del singolo atto alle norme imperative o di ordine pubblico ma non da un generico potere dei giudici chiamati al riconoscimento, di non riconoscere tout court il singolo atto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Bologna del 2000 (28/04/2000)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti